Revocatoria del trust gratuito e prescrizione: la domanda al beneficiario non interrompe verso il trustee (Cass. civ. Sez. 3 n. 16790 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’azione revocatoria avente ad oggetto il conferimento di beni in trust a titolo gratuito, il trustee è litisconsorte necessario, in quanto unico titolare dei diritti sui beni conferiti, mentre i beneficiari, titolari di una mera aspettativa giuridica, non sono dotati di legittimazione passiva. Ne consegue che la domanda proposta nei confronti del beneficiario non è idonea a produrre effetti interruttivi della prescrizione nei confronti del trustee. L’integrazione del contraddittorio disposta nel corso del giudizio non sana retroattivamente l’originaria carenza, ove il trustee sia stato evocato solo successivamente, una volta decorso il termine quinquennale, in un distinto e autonomo procedimento rispetto a quello instaurato contro il soggetto non legittimato.
Il Fatto
Una banca, creditrice per un importo consistente, conveniva in giudizio la debitrice e il beneficiario di un trust costituito a titolo gratuito, chiedendo la declaratoria di inefficacia dell’atto ai sensi dell’art. 2901 c.c.. Il Tribunale accoglieva la domanda, qualificando l’atto come disposizione a titolo gratuito e affermando la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria.
La Corte d’Appello, riformando parzialmente la decisione, riteneva che l’integrazione del contraddittorio nei confronti del trustee, disposta nel corso del giudizio, avesse esteso a suo favore l’effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla domanda originaria, confermando la sentenza di primo grado. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione la debitrice.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione affronta il tema dell’individuazione dei soggetti legittimati passivi nell’azione revocatoria promossa avverso un atto di costituzione di trust a titolo gratuito e degli effetti interruttivi della prescrizione derivanti dalla domanda proposta nei confronti di un soggetto privo di tale legittimazione.
Richiamando i propri precedenti, la Corte afferma che il trustee è litisconsorte necessario, in quanto unico titolare dei diritti sui beni conferiti, mentre i beneficiari del trust gratuito, essendo titolari di una mera aspettativa giuridica, non sono dotati di legittimazione passiva. L’azione revocatoria deve, pertanto, essere proposta nei confronti del debitore disponente e del trustee.
La Corte precisa che, in tema di litisconsorzio necessario, la domanda proposta nei confronti di uno solo dei litisconsorti è idonea a interrompere la prescrizione anche nei confronti di quelli pretermessi, purché l’integrazione del contraddittorio avvenga nel corso del medesimo giudizio. Tale estensione non opera, invece, qualora l’integrazione intervenga in un distinto e autonomo procedimento.
Nel caso di specie, la domanda originaria era stata proposta nei confronti del beneficiario, soggetto privo di legittimazione passiva, e non anche del trustee. Tardivamente evocato, quest’ultimo non poteva beneficiare dell’effetto interruttivo derivante da una domanda non validamente proposta nei suoi confronti. L’integrazione del contraddittorio, disposta quando il termine quinquennale era già decorso, non poteva sanare retroattivamente tale carenza, attribuendosi altrimenti una funzione sostanziale, e non solo processuale, all’istituto.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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