Interruzione e rinuncia alla prescrizione: il riconoscimento del diritto impedisce la decadenza (Cass. civ. Sez. 2 n. 16920 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere interrompe la prescrizione che sia ancora in corso, ai sensi dell’art. 2944 c.c.. Se la prescrizione è già compiuta, può solo ipotizzarsi la rinuncia alla prescrizione secondo la diversa disciplina dettata dall’art. 2937 c.c. L’interpretazione di un atto di autonomia privata, al fine di stabilirne l’idoneità a costituire atto interruttivo della prescrizione, costituisce attività riservata al giudice del merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione, con l’onere per la parte ricorrente di indicare quale criterio interpretativo di cui agli artt. 1362 ss. c.c. sarebbe stato violato. Il vizio di nullità della sentenza per mancato accertamento delle menzioni catastali ex art. 29, comma 1-bis, legge n. 52/1985 è coperto dal giudicato in assenza di appello sul punto.
Il Fatto
Un istituto previdenziale per la casa ai pescatori e marittimi, in liquidazione coatta amministrativa, agiva in giudizio nei confronti degli eredi di un proprio conduttore, deceduto nel 1991, per far accertare il proprio diritto di proprietà su un immobile concesso in locazione nel 1955, deducendo la morosità della successore dell’originario conduttore nel pagamento dei canoni. La convenuta resisteva, sostenendo che il contratto del 1955 avesse natura mista di locazione con patto di futura vendita della durata di 25 anni, decorsi i quali il conduttore sarebbe divenuto proprietario senza ulteriori oneri; in subordine, eccepiva l’usucapione del bene.
Il giudice di primo grado qualificava il contratto come preliminare di vendita sottoposto a condizione, accogliendo la domanda di trasferimento della proprietà e ritenendo interrotta la prescrizione da validi atti posti in essere dal conduttore e dai suoi eredi. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2863/2020, rigettava entrambi gli appelli, confermando la qualifica del contratto come locazione con patto di futura vendita e negando la morosità, ritenendo interrotta la prescrizione da una raccomandata del 2 agosto 1999 inviata dall’ente istituto.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso dell’ente, esaminando i sei motivi di impugnazione. Con riferimento al primo motivo, la Corte ritiene infondata la dedotta violazione del contraddittorio, rilevando che la controparte aveva eccepito fin dalla comparsa di costituzione di primo grado l’interruzione della prescrizione, fondandola anche su un documento del 1999, e che il giudice aveva il potere-dovere di qualificare giuridicamente le difese della parte, senza essere vincolato dalla qualificazione data dalla parte stessa.
Quanto al secondo e terzo motivo, incentrati sull’interpretazione della raccomandata del 2 agosto 1999, la Suprema Corte ne afferma l’inammissibilità e l’infondatezza. L’interpretazione di un atto di autonomia privata, per stabilirne l’idoneità ad interrompere la prescrizione, è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione. La Corte territoriale ha motivatamente interpretato la missiva alla luce della corrispondenza intercorsa tra le parti, ritenendo che l’ente avesse chiesto il pagamento dei canoni successivi al 1987, precisando che ciò era necessario per procedere all’imminente cessione in proprietà dell’immobile. Inoltre, la Corte chiarisce che il riconoscimento del diritto interrompe la prescrizione ancora in corso, mentre la rinuncia è configurabile solo a prescrizione già compiuta.
La Corte precisa anche che l’esercizio da parte del curatore (e, analogamente, del commissario liquidatore) della facoltà di scelta tra scioglimento e subingresso nel contratto preliminare di compravendita immobiliare può essere tacito o espresso per fatti concludenti, non essendo necessario un negozio formale. Una volta effettuato il subentro, il commissario può compiere tutti gli atti di normale gestione del rapporto, ivi inclusa la sottoscrizione di una missiva avente valenza interruttiva della prescrizione.
Quanto al quinto e sesto motivo, la Corte li dichiara inammissibili perché presentati per la prima volta in sede di legittimità. In particolare, in relazione alla dedotta violazione dell’art. 29, comma 1-bis, legge n. 52/1985, la Corte richiama il principio per cui il mancato accertamento delle menzioni catastali da parte del giudice investito della domanda ex art. 2932 c.c. costituisce un error in iudicando che determina la nullità della sentenza, destinata ad essere coperta dal giudicato in assenza di appello sul punto.
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Nota della Redazione
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