L’intervento autonomo del condomino legittimato e la domanda di garanzia assicurativa (Cass. civ. Sez. 2 n. 18843 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell’azione che può sopravvenire nel corso del giudizio, essendo sufficiente che sussista al momento della decisione; ne deriva che il soggetto legittimato può intervenire nel processo e sostituirsi al non legittimato nell’esercizio dell’azione, proponendo la propria domanda fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. L’interventore deve accettare lo stato del processo, ma la preclusione riguarda solo l’attività istruttoria, non quella assertiva. La consulenza tecnica d’ufficio non costituisce mezzo di prova né istanza istruttoria in senso tecnico, sicché la sua richiesta non può ritenersi tardiva. La domanda di garanzia assicurativa si identifica con riguardo alla specifica polizza azionata, senza che la diversa titolarità dei soggetti danneggiati imponga una tempestiva estensione della domanda.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa edile convenne in giudizio il Condominio per ottenere il pagamento del residuo prezzo di un appalto di impermeabilizzazione. Il Condominio eccepì i gravi vizi dell’opera, chiedendo in via riconvenzionale la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni; l’attore chiamò in garanzia la propria assicurazione per la responsabilità civile. Intervennero ex art. 105 cod. proc. civ. alcuni condomini, aderendo alla domanda riconvenzionale e proponendo domanda in proprio per i danni subiti nei rispettivi appartamenti. Il Tribunale dichiarò inammissibile per tardività la domanda di garanzia relativamente ai danni subiti dai condomini intervenuti.
La Corte d’appello di Ancona, confermando parzialmente la sentenza di primo grado, ha ritenuto ammissibile la domanda degli intervenuti e la utilizzabilità della consulenza tecnica, confermando la tardività della domanda di garanzia per mancata tempestiva estensione all’ipotesi di condanna verso i condomini in proprio. Avverso tale decisione l’impresa appaltatrice ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha rigettato il primo motivo, relativo all’ammissibilità dell’intervento. Richiamando il principio per cui la legittimazione ad agire è condizione dell’azione che può sopravvenire nel corso del giudizio, la Corte ha escluso che all’interventore legittimato sia preclusa la proposizione di una domanda analoga a quella già proposta dal soggetto privo di legittimazione. L’intervento può avvenire fino all’udienza di precisazione delle conclusioni e l’interventore deve soltanto accettare lo stato del processo quanto alle preclusioni istruttorie, mentre l’attività assertiva resta consentita: diversamente sarebbe contraddittoria la stessa facoltà di proporre domande.
Quanto alla consulenza tecnica, la Corte ha ribadito che la stessa non è un mezzo istruttorio in senso proprio, ma strumento di cui il giudice si avvale per valutare elementi già acquisiti al thema decidendum. La richiesta di un’indagine non costituisce istanza istruttoria tecnica, sicché non può considerarsi tardiva neppure se formulata da chi si sia costituito tardivamente. Il riferimento all’art. 115 cod. proc. civ. è risultato privo di specificità per mancata indicazione dei quesiti ammessi in violazione del principio dispositivo.
La Corte ha invece accolto il secondo motivo, ravvisando l’errore della Corte territoriale nell’avere richiesto una tempestiva estensione della domanda di garanzia all’ipotesi di condanna verso i condomini in proprio. La pretesa dell’assicurato, pur traendo origine da un diritto eterodeterminato, ha la propria causa petendi nella specifica polizza azionata e il petitum nella richiesta di reintegrazione delle somme dovute a titolo risarcitorio: la domanda era stata proposta sin dalla comparsa di costituzione per la copertura dei danni “per ciascun proprietario”, come richiesto dal Condominio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio, restando assorbita ogni questione relativa agli eredi residenti all’estero, rispetto ai quali è stato revocato il provvedimento di rinnovazione della notifica.
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Nota della Redazione
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