La violazione dell’art. 5 T.U.B. non determina la nullità del finanziamento, salvo che si associ alla violazione di norme penali (Cass. civ. Sez. 1 n. 19264 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’obbligo di sana e prudente gestione imposto dall’art. 5 T.U.B. ai soggetti vigilati dalle autorità creditizie integra, di per sé, un illecito suscettibile di determinare responsabilità a titolo di risarcimento danni, ma non determina la nullità del contratto di finanziamento ex art. 1418 c.c.. Tale nullità sussiste, invece, qualora alla violazione delle norme che impongono la sana e prudente gestione si associ la violazione di norme incriminatrici penali, quali quelle che sanzionano la bancarotta semplice e l’indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter c.p.. Le censure che investono l’accertamento e l’apprezzamento dei fatti, alla base del giudizio di nullità, sono inammissibili in sede di legittimità.
Il Fatto
Una banca proponeva domanda di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale di una società, per un credito derivante da un finanziamento chirografario concesso, nell’ambito degli interventi per la liquidità delle piccole e medie imprese previsti dall’art. 13, comma 1, lett. m, del d.l. n. 23/2020, e coperto dalla garanzia di Mediocredito Centrale. Il giudice delegato rigettava la domanda, rilevando la nullità del contratto di finanziamento per deviazione dalla causa e violazione di norme imperative. Il tribunale, in composizione collegiale, respingeva l’opposizione della banca, che proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, esaminati i primi tre motivi, accomunati da un’unica rubrica, dichiara le censure inammissibili. In primo luogo, corregge la motivazione del provvedimento impugnato laddove il tribunale aveva affermato che alla violazione dell’art. 5 T.U.B. conseguisse automaticamente la nullità del contratto. La Suprema Corte ricorda che la mera violazione dell’obbligo di sana e prudente gestione costituisce un illecito che può generare responsabilità risarcitoria, ma non incide sulla validità del negozio, richiamando i propri precedenti in materia di superamento dei limiti di finanziabilità e di garanzie prestate fuori dai casi consentiti.
Tuttavia, la nullità sussiste quando alla violazione delle norme di vigilanza si accompagni la violazione di norme penali. Nel caso di specie, il tribunale ha incidentalmente accertato la sussistenza dei reati di bancarotta semplice per aver compiuto operazioni di grave imprudenza aggravando il dissesto e di indebita percezione di erogazioni pubbliche, atteso che la banca, consapevole della crisi della società finanziata, aveva concesso il finanziamento per ripianare l’esposizione sul conto corrente e beneficiare della garanzia integrale pubblica su un credito verso un soggetto difficilmente solvibile.
Rispetto a tale accertamento, le contestazioni della ricorrente riguardano l’apprezzamento dei fatti e la valutazione delle risultanze istruttorie, profili che non possono essere rivisti in sede di legittimità, non essendo stata nemmeno prospettata l’assenza di motivazione nei limiti consentiti dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. Il quarto motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 2704 c.c. in tema di data certa del contratto, è dichiarato parimenti inammissibile, poiché critica una parte del decreto priva di rilevanza decisoria: l’accertata nullità del contratto è di per sé sufficiente a giustificare il rigetto della domanda, rendendo ininfluente ogni considerazione sulla prova del credito.
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Nota della Redazione
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