Deposito telematico inammissibile se la parte resta inerte all’esito negativo dei controlli (Cass. civ. Sez. 3 n. 19196 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di deposito telematico degli atti processuali, il perfezionamento del deposito è subordinato al positivo superamento dei controlli automatici e manuali, attestato dalla c.d. terza e quarta PEC. L’esito negativo di tali controlli, o il rifiuto del deposito comunicato con la quarta PEC, impedisce che il deposito possa considerarsi efficace, salvo che la parte interessata fornisca la prova che l’atto sia comunque pervenuto all’ufficio giudiziario o abbia superato i controlli manuali. La parte depositante, ove ritenga erroneo l’esito negativo, ha l’onere di attivarsi: se i termini non sono ancora spirati, deve proporre istanza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. civ.; se i termini sono decorsi, deve richiedere, ricorrendone i presupposti, la remissione in termini. La mancata reazione della parte, rimasta inerte a fronte del rifiuto del deposito, determina il consolidarsi dell’improcedibilità dell’appello ex art. 348 cod. proc. civ., non essendo il deposito riferibile alla parte stessa.
Il Fatto
La vicenda origina dall’opposizione a precetto proposta dalla ricorrente, terza datrice di ipoteca, nei confronti della banca. Il Tribunale di Brescia aveva dichiarato la nullità del contratto di mutuo fondiario, per violazione del limite di finanziabilità di cui all’art. 38 TUB, con conseguente nullità dell’ipoteca e dell’atto di pignoramento. La Corte d’appello di Brescia, riformando la sentenza di primo grado, aveva invece accolto l’appello della banca, rigettando l’eccezione di improcedibilità del gravame sollevata dalle altre parti.
Avverso la sentenza d’appello proponevano ricorso per cassazione sia la ricorrente principale, sia le altre due datrici d’ipoteca, costituitesi in via incidentale. La banca e la controparte restavano intimate.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, in applicazione del principio dell’unicità del processo di impugnazione di cui all’art. 335 cod. proc. civ. e dei termini per il deposito del ricorso incidentale. Avendo le ricorrenti incidentali avuto legale conoscenza della sentenza impugnata tramite la notifica del ricorso principale, il loro ricorso, notificato successivamente, si è convertito in incidentale. Il deposito, avvenuto ben oltre i quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, è stato pertanto ritenuto tardivo e, quindi, inammissibile ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis.
Quanto al ricorso principale, la ricorrente ha dedotto la violazione delle norme sul deposito telematico, lamentando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l’improcedibilità dell’appello per tardiva costituzione dell’appellante. La vicenda riguardava un primo deposito effettuato da un difensore privo di procura e un secondo deposito, tempestivo, effettuato dal difensore effettivo, ma respinto dalla cancelleria con la c.d. quarta PEC per “deposito di atto già pervenuto”.
La Corte ha richiamato il quadro normativo di cui all’art. 16-bis d.l. n. 179/2012 e all’art. 13, comma 2, d.m. n. 44/2011, ribadendo che il deposito telematico si perfeziona con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (c.d. seconda PEC), ma tale perfezionamento è condizionato al positivo superamento dei successivi controlli, attestato dalla terza e quarta PEC. Solo l’esito positivo di questi ultimi costituisce il corrispondente del timbro “depositato”.
La Corte ha quindi affermato che, a fronte di un esito negativo dei controlli, la parte non può rimanere inerte. L’ordinamento offre il rimedio dell’istanza ex art. 60 cod. proc. civ., volta a sollecitare il giudice a fissare un termine per il compimento dell’attività del cancelliere. Tale rimedio è applicabile anche alle attività automatizzate del sistema informatico, riconducibili all’ufficio. Nella specie, la banca appellante, pur avendo ricevuto la comunicazione di rifiuto del secondo deposito, non ha proposto tale istanza, limitandosi a fare affidamento sulla tempestività del deposito.
Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata e, decidendo nel merito, la dichiarazione di improcedibilità dell’appello, per non essersi verificata alcuna valida costituzione in giudizio della parte appellante. Il primo deposito, infatti, provenendo da soggetto privo di procura, era un atto processualmente inesistente, non soggetto a sanatoria ex art. 182 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla riforma. Le spese sono state integralmente compensate, tenuto conto della parziale novità della questione.
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Nota della Redazione
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