Regolamento di confini e litisconsorzio necessario del fondo non direttamente confinante (Cass. civ. Sez. 2 n. 19953 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’azione di regolamento di confini ex art. 950 cod. civ., ove la situazione di incertezza investa, in base alle relazioni geometriche tra le rispettive giaciture, fondi a due a due contigui, il proprietario del fondo che confina soltanto con uno dei fondi interessati ha interesse a partecipare al giudizio, poiché l’eventuale traslazione del confine può incidere sulla sua proprietà. Tale proprietario riveste la qualità di litisconsorte necessario e la sua pretermissione determina la nullità della sentenza pronunciata nei confronti delle sole altre parti.
Il Fatto
La controversia trae origine da un giudizio di regolamento di confini promosso dai proprietari di un fondo (i coniugi Vignaroli-Pellegrini) nei confronti dei proprietari del fondo confinante (i coniugi Casa-De Marte). I ricorrenti, eredi di altro fondo (Castellano-Casa), non erano stati citati in quel giudizio, pur essendo rimasti confinanti con il solo fondo dei Casa-De Marte a seguito della divisione di un originario appezzamento comune. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, aveva rigettato l’opposizione di terzo proposta da questi ultimi, escludendo la loro qualità di litisconsorti necessari in ragione della mancata contiguità diretta dei rispettivi fondi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale, ravvisando l’errore nella decisione della Corte d’appello che aveva fondato il rigetto sulla sola non contiguità tra il fondo degli opponenti e quello dei coniugi Vignaroli-Pellegrini.
La S.C. ha precisato che il giudizio di regolamento di confini, coinvolgendo la determinazione della linea di demarcazione tra proprietà, può produrre effetti pregiudizievoli anche nei confronti del proprietario di un fondo non direttamente confinante con uno dei litiganti. In particolare, la traslazione del confine accertato tra due fondi può determinare una riduzione della superficie del fondo contiguo al solo altro fondo, incidendo sulla titolarità del terzo. Pertanto, ha richiamato il principio per cui la contiguità “a due a due” dei fondi non esclude l’interesse del terzo a intervenire, ove sussista un interesse ad accertare tutte le relazioni geometriche in un unico processo.
La Corte ha quindi ravvisato la violazione dell’art. 950 cod. civ. in relazione all’art. 102 cod. proc. civ., affermando che gli opponenti rivestivano la qualità di litisconsorti necessari nel giudizio instaurato dai coniugi Vignaroli-Pellegrini nei confronti dei coniugi Casa-De Marte e che, essendo stati pretermessi, la sentenza resa in quel giudizio era nulla. Il primo motivo del ricorso incidentale, concernente l’omesso esame di fatti decisivi, è rimasto assorbito.
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Nota della Redazione
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