La violazione dei processi decisionali da parte dell’AD integra l’illecito ex art. 190-bis TUF (Cass. civ. Sez. 2 n. 22673 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 190-bis TUF, nel testo applicabile ratione temporis, sanziona gli esponenti aziendali di una SGR non solo per l’omessa dotazione di un’organizzazione adeguata ma anche per la violazione dei processi decisionali e delle procedure interne, qualora la condotta incida in modo rilevante sull’organizzazione o sui profili di rischio. L’amministratore delegato e il direttore generale, in quanto organo con funzione di gestione, sono tenuti ad attuare le politiche definite dal CdA e a conformare ad esse la propria azione, sicché il compimento di atti ultra vires o l’omessa informativa al consiglio integrano la violazione di doveri propri. L’accertamento dell’effettiva incidenza di tali condotte sulle condizioni previste dalla legge spetta al giudice di merito.
Il Fatto
La Banca d’Italia irrogava una sanzione pecuniaria all’ex Amministratore Delegato e Direttore Generale di una SGR per violazione della normativa in materia di governance, organizzazione e controlli interni, contestandogli due condotte: l’emissione di un ordine irrevocabile di bonifico dal conto della società a quello di un fondo gestito, in assenza di delibera del CdA e in esorbitanza dai propri poteri; e la presentazione al consiglio del piano di riparto e del rendiconto di liquidazione di un fondo senza menzionare gli avvisi di accertamento ICI/IMU notificati dal Comune per debiti di rilevante entità. La Corte d’Appello di Venezia accoglieva l’opposizione, annullando il provvedimento: riteneva che l’art. 190-bis TUF sanzionasse solo l’omessa dotazione di un’organizzazione adeguata, non ogni violazione dei doveri dell’organo gestorio. Avverso tale sentenza la Banca d’Italia proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto i due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione logica. Il percorso argomentativo muove dal dato normativo: l’art. 190-bis TUF sanziona l’inosservanza delle disposizioni richiamate dall’art. 190 TUF, tra cui rientrano i regolamenti di attuazione e la normativa eurocomunitaria. Il sistema delineato dalla Direttiva 2011/61/UE (AIFMD) e dal Regolamento Delegato UE n. 231/2013 non si limita a richiedere l’approntamento formale di assetti e procedure, ma impone anche il loro impiego effettivo, come si evince dall’art. 12, par. 1, e dall’art. 18, par. 1, della direttiva.
La Suprema Corte ha valorizzato l’art. 57, par. 1, e l’art. 60 del Regolamento Delegato, che attribuiscono all’alta dirigenza la responsabilità dell’attuazione delle politiche di investimento e della verifica del rispetto delle procedure interne. Da tali disposizioni la Corte ha desunto che il soggetto rilevante, inserito nel processo decisionale, non solo deve conoscere le procedure ma è tenuto a osservarle. In coerenza con questo assetto, l’art. 33, comma 4, del Regolamento Congiunto Banca d’Italia-Consob del 29.10.2007 impone all’organo con funzione di gestione di attuare le politiche aziendali, curare l’adeguatezza della suddivisione dei compiti e definire i flussi informativi interni.
Ne consegue che l’interpretazione restrittiva della Corte territoriale, limitata alla sola omessa dotazione organizzativa, è errata: essa vanificherebbe la possibilità di sanzionare il personale di alta dirigenza, che risponde del corretto svolgimento dei compiti esecutivi. Le condotte contestate all’ex amministratore — l’ordine di bonifico impartito senza delega e la mancata informativa al CdA dei debiti tributari — sono pacifiche nella loro materialità e ben possono integrare gli illeciti amministrativi contestati, incidendo sia sull’organizzazione complessiva sia sui profili di rischio aziendali.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, alla quale spetta verificare l’effettiva incidenza delle condotte sulle condizioni stabilite dall’art. 190-bis TUF. La decisione si pone in linea con il precedente richiamato dalle Sezioni Seconde con ordinanza n. 28100 del 2025, relativo alla situazione “gemella” che ha coinvolto l’altro direttore della medesima SGR.
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Nota della Redazione
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