Gestione di fatto rilevante per responsabilità tributaria e requisiti agevolazioni ASD (Cass. civ. Sez. 5 n. 76 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di enti associativi, l’onere di provare i presupposti per la decommercializzazione dell’attività istituzionale di cui all’art. 148, comma 3, del d.P.R. n. 917/1986 grava sul contribuente, il quale non può limitarsi ad allegare lo statuto sociale ma deve dimostrare l’effettivo svolgimento di un’attività senza fine di lucro. Il criterio formale dell’affiliazione al CONI non è sufficiente. Quanto alla responsabilità, l’art. 38 cod. civ. fonda la responsabilità personale e solidale di colui che, pur senza rappresentanza formale, abbia concretamente agito in nome e per conto dell’associazione; per i debiti d’imposta, tale responsabilità può essere affermata anche in via presuntiva in capo a chi abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato. L’atto di appello che miri all’integrale riforma della sentenza di primo grado è ammissibile anche se ripropone le ragioni già dedotte in primo grado, dovendo l’onere di specificità dei motivi essere interpretato restrittivamente.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento per IRAP e IVA relativi all’anno d’imposta 2014 nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica, disconoscendo i benefici di cui all’art. 148, comma 3, TUIR e all’art. 4, quarto comma, d.P.R. n. 633/1972, sul presupposto che l’ente costituisse uno schermo fittizio per lo svolgimento di attività commerciale. L’atto impositivo veniva notificato anche a due soggetti, ritenuti gestori di fatto dell’associazione. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso dei contribuenti, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, accogliendo l’appello dell’Ufficio, riconosceva la natura commerciale dell’attività svolta e affermava la responsabilità personale dei gestori di fatto. I contribuenti proponevano ricorso per cassazione articolato in diciotto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato la quasi totalità delle censure, offrendo una densa ricostruzione dei principi in materia di associazioni sportive dilettantistiche e responsabilità degli amministratori di fatto. In primo luogo, ha ribadito che l’accertamento sulla spettanza del regime agevolato deve essere compiuto non solo sul piano formale ma anche in concreto, verificando l’effettiva natura non lucrativa dell’attività; l’onere probatorio grava sul contribuente che invoca l’esenzione.
In riferimento alla posizione dei due associati, la Corte ha confermato l’applicabilità dell’art. 38 cod. civ. ai debiti tributari: la responsabilità personale e solidale prescinde dalla titolarità formale della rappresentanza e richiede la prova della concreta ingerenza nella gestione, prova che può essere raggiunta anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
Quanto al tema dell’autotutela, la Corte ha richiamato il principio per cui l’Amministrazione, entro i termini di decadenza, può annullare l’atto viziato ed emetterne uno nuovo anche con una pretesa maggiore. In ordine all’appello, ha chiarito che il carattere devolutivo pieno del gravame tributario comporta l’assolvimento dell’onere di specificità dei motivi anche quando la parte si limiti a riproporre le ragioni già dedotte nel primo grado di giudizio.
Infine, la Corte ha accolto il motivo relativo alla liquidazione delle spese, cassando la sentenza impugnata limitatamente al capo concernente l’importo delle spese del giudizio di appello, eccedente la somma richiesta nella nota spese e il valore dichiarato della controversia, provvedendo direttamente alla riliquidazione nel merito e alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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