Valore probatorio del verbale ispettivo INPS e confessione stragiudiziale del socio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1828 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il verbale ispettivo dell’INPS fa piena prova fino a querela di falso esclusivamente dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre le dichiarazioni rese da terzi al verbalizzante, le valutazioni degli ispettori e le circostanze apprese de relato sono liberamente apprezzabili dal giudice di merito, senza che alla controparte possa essere addossato l’onere di fornire la prova contraria. La confessione stragiudiziale resa da un socio alla società estinta è inopponibile alla società stessa e, se riferita al solo socio dichiarante, non lede la posizione dell’altro socio, che difetta di interesse a censurare l’acquisizione del documento in appello. È inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza, il motivo di ricorso per cassazione che non produca l’ordinanza di ammissione della prova testimoniale, indispensabile per verificare l’eventuale limitazione dei testi da escutere.
Il Fatto
Un lavoratore proponeva domanda per il riconoscimento di differenze retributive maturate in forza di due rapporti di lavoro intercorsi con una società in nome collettivo, poi cancellata dal registro delle imprese. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo le prove testimoniali insufficienti a dimostrare la durata e l’articolazione della prestazione. La Corte d’appello, in parziale riforma, condannava in solido i due ex soci, quali successori a titolo universale della società estinta, al pagamento delle differenze retributive.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, concernente l’acquisizione in appello del verbale di conciliazione sindacale prodotto da uno degli ex soci. Il ricorrente, altro ex socio, era privo di interesse concreto a dolersi di tale acquisizione, poiché la Corte territoriale aveva circoscritto l’efficacia confessoria del verbale al solo socio che lo aveva prodotto, non opponendolo alla società estinta né utilizzandolo nei confronti del ricorrente stesso.
Il secondo motivo, riguardante il valore probatorio del verbale ispettivo INPS, è stato ritenuto infondato. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui i verbali degli ispettori del lavoro e dei funzionari degli enti previdenziali fanno piena prova dei soli fatti attestati come avvenuti in loro presenza o da loro compiuti. Le dichiarazioni rese da terzi, gli accertamenti compiuti tramite documenti e le valutazioni conclusive degli ispettori costituiscono invece materiale liberamente valutabile dal giudice di merito, senza alcun valore di prova precostituita o presunzione semplice.
Applicando tali principi, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva correttamente utilizzato il verbale ispettivo per valutare l’inattendibilità di una teste, la cui dichiarazione ispettiva contrastava con la deposizione resa in giudizio. Le ulteriori parti del verbale richiamate dal ricorrente — dichiarazioni di terzi, esame dei libri matricola e resoconto conclusivo — non rivestivano fede privilegiata e la loro valutazione era rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.
Il terzo motivo, relativo alla mancata escussione di un teste, è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza. Il ricorrente non aveva prodotto l’ordinanza di ammissione della prova testimoniale, necessaria per verificare se il numero dei testi fosse stato limitato e se il teste indicato rientrasse tra quelli ammessi. In ogni caso, il verbale d’udienza prodotto dimostrava che la Corte territoriale aveva motivato il rigetto della richiesta, ritenendo la causa matura per la decisione.
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Nota della Redazione
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