La pendenza dell’azione ex art. 263 c.p.c. non preclude al curatore le contestazioni ex art. 75 d.lgs. n. 270/1999 (Cass. civ. Sez. 1 n. 8618 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
I curatori del fallimento, successivo alla conversione di una procedura di amministrazione straordinaria, sono legittimati a proporre le contestazioni al rendiconto depositato dai cessati commissari liquidatori ai sensi dell’art. 75 del d.lgs. n. 270/1999, anche se sia ancora pendente il giudizio di rendiconto promosso dagli stessi curatori ai sensi dell’art. 263 c.p.c. La mera pendenza di tale giudizio, in assenza di un’ordinanza che attesti l’accettazione del conto o di una sentenza definitiva che ne abbia deciso l’impugnazione, non determina alcuna preclusione, attesa l’autonomia del procedimento di cui all’art. 75 cit. rispetto all’ordinaria azione di rendiconto. Il controllo preventivo dell’autorità di vigilanza, che autorizza il deposito, non preclude il successivo sindacato giurisdizionale innescato dalle contestazioni degli interessati.
Il Fatto
La procedura di amministrazione straordinaria della società, avviata nel 1997, era stata convertita in fallimento nel 2018. I cessati commissari liquidatori non avevano depositato il conto della gestione. I curatori, quindi, avevano agito ex art. 263 c.p.c. per ottenere l’ordine di deposito, ottenendo una sentenza non definitiva che aveva accertato l’obbligo. Solo nel 2021 i commissari avevano depositato il rendiconto, sia nel giudizio ordinario sia, successivamente, nella procedura prevista dall’art. 75 d.lgs. n. 270/1999. I curatori avevano contestato il conto davanti al tribunale, che non lo aveva approvato. Il reclamo dei commissari era stato rigettato dalla corte d’appello.
La Motivazione della Corte
La S.C. esamina i tre motivi di ricorso, incentrati sulla lamentata duplicazione di giudizi e sulla illegittimità del sindacato del curatore. Il primo motivo viene rigettato: la pendenza del giudizio ex art. 263 c.p.c. non preclude ai curatori di contestare il conto nella sede privilegiata ex art. 75 d.lgs. n. 270/1999. La Corte chiarisce che l’ordinaria azione di rendiconto è un rimedio facoltativo, mentre nelle procedure concorsuali il gestore è onerato ex lege del deposito del conto, a fronte del quale gli interessati possono proporre contestazioni. La preclusione, ai sensi dell’art. 266 c.p.c., scatta solo con l’approvazione del conto o con una sentenza definitiva, non con la semplice pendenza del giudizio.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude che l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio ex art. 263 c.p.c. possa produrre effetti. La sentenza che dichiara tale cessazione è inidonea ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa, fatta salva la sentenza non definitiva (sull’obbligo di rendiconto) già passata in giudicato. I commissari, avendo gestito il patrimonio in sostituzione degli amministratori, sono tenuti a rendere il conto ai curatori subentranti, i quali hanno il dovere di verificarne la gestione, essendo esposti a responsabilità omissiva.
Il terzo motivo (pagamento delle prededuzioni) è dichiarato inammissibile per carenza di specificità. I ricorrenti non si confrontano con la ratio della decisione di merito: l’illegittimità dei pagamenti di crediti prededucibili effettuati senza la previa formazione di uno stato passivo integrativo e in assenza di autorizzazione dell’autorità vigilante. Tale sindacato, proprio del controllo sul conto, non costituisce un’ingerenza nella potestà amministrativa, che resta limitata alla fase autorizzatoria del deposito.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.