Verifica equivalenza tutele CCNL e sindacato su discrezionalità tecnica (TAR Lazio n. 7384 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti pubblici, l’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 consente all’operatore economico di indicare in offerta un contratto collettivo differente da quello individuato dalla stazione appaltante, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele. La verifica di equivalenza delle tutele, svolta con le modalità di cui all’art. 110 del medesimo decreto in conformità all’Allegato I.01, costituisce espressione di discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione ed è soggetta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo nei casi di manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. L’esito negativo del giudizio di equivalenza, adeguatamente motivato mediante analitico raffronto tra le condizioni dei due contratti collettivi, legittima l’esclusione dell’operatore, a prescindere dalla natura di appalto o di concessione dell’affidamento, atteso che l’art. 11 si applica espressamente a entrambe le fattispecie.
Il Fatto
La ricorrente, operatore economico nel settore della distribuzione automatica, partecipava a una procedura aperta indetta dalla stazione unica appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale per l’affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici all’interno di un istituto scolastico. Nell’istanza di partecipazione la società indicava un contratto collettivo nazionale di lavoro diverso da quello individuato nel bando di gara, senza allegare la dichiarazione di equivalenza delle tutele.
La stazione appaltante avviava il sub-procedimento di verifica, all’esito del quale disponeva l’esclusione della ricorrente per mancata dimostrazione dell’equivalenza delle tutele economiche e normative rispetto al CCNL indicato nella lex specialis. Avverso l’esclusione la società proponeva ricorso, impugnando altresì, con successivi motivi aggiunti, l’aggiudicazione intervenuta nelle more a favore della controinteressata, unitamente agli atti del procedimento di verifica di congruità e ai giustificativi prodotti da quest’ultima.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto chiarito che l’art. 11 d.lgs. n. 36/2023, in tema di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, trova applicazione anche alle concessioni, essendo il relativo personale espressamente ricompreso nell’ambito normativo di riferimento. Ha quindi ritenuto irrilevante ogni ulteriore argomentazione circa la natura dell’affidamento, confermando la legittimità della clausola del bando che individuava il CCNL applicabile e disciplinava la possibilità per l’operatore di proporne uno differente, con conseguente esclusione in caso di esito negativo della verifica di equivalenza.
In relazione ai motivi concernenti la concreta valutazione dell’equivalenza, il Tribunale ha richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la verifica di congruità dell’offerta costituisce tipica espressione di discrezionalità tecnica, sottratta al sindacato di legittimità salvo che non sia inficiata da profili di manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti. Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva proceduto a un approfondito esame dei giustificativi presentati dalla ricorrente, concludendo negativamente il sub-procedimento e illustrando le ragioni dello stesso mediante un puntuale confronto tra i due contratti collettivi, che evidenziava condizioni retributive peggiorative nella proposta dell’operatore con riferimento a istituti quali il lavoro straordinario, le indennità di malattia e i permessi retribuiti. La società, per contro, proponeva una valutazione alternativa fondata sulla compensazione tra clausole peggiorative e clausole ritenute migliorative del proprio regolamento aziendale, che il Collegio ha giudicato integralmente sostitutiva del giudizio di equivalenza dell’amministrazione, e come tale non utilizzabile in sede processuale.
Conseguentemente, il ricorso principale è stato respinto, con consolidamento dell’esclusione disposta nei confronti della ricorrente. Tale esito ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse della società a contestare gli atti successivi della procedura, con conseguente declaratoria di improcedibilità dei ricorsi per motivi aggiunti, ivi inclusa l’impugnativa dell’aggiudicazione a favore della controinteressata. Le spese di lite sono state poste a carico della ricorrente soccombente nei confronti della controinteressata e della stazione appaltante, con compensazione verso le residue parti.
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Nota della Redazione
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