Sindacato limitato del giudice amministrativo sulle valutazioni della commissione di concorso (TAR Lazio n. 6948 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive, l’attività di valutazione dei candidati da parte della commissione esaminatrice costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica, non assimilabile alla ponderazione di interessi, con conseguente limitazione del sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri e delle valutazioni, nonché di travisamento di fatto od errore procedurale. La censura di disparità di trattamento può trovare accoglimento solo se sia dimostrato che un medesimo “fattore valutativo” posseduto dal ricorrente sia stato diversamente valutato per gli scrutinandi che hanno conseguito il punteggio massimo, non essendo sufficiente invocare una diversa gravosità o rilevanza delle attività svolte.
Il Fatto
Il ricorrente, funzionario di 2ª qualifica della Consob, ha impugnato gli atti della procedura comparativa per la promozione alla qualifica superiore per l’anno 2020, contestando in particolare i punteggi attribuiti dalla Giunta di scrutinio alle voci “Rischi” e “Capacità di organizzazione dei compiti”. Il ricorrente, collocatosi al 22° posto con uno scarto di 0,403 punti dall’ultimo candidato utilmente collocato, ha dedotto la violazione del Regolamento del Personale e il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta e disparità di trattamento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità della memoria ex art. 73 c.p.a. depositata dalla resistente, essendo stata presentata oltre il termine perentorio stabilito dalla legge. Nel merito, ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’attività di individuazione dei criteri valutativi e di giudizio delle prove in materia concorsuale è connotata da ampia discrezionalità tecnica, censurabile solo nei limitati casi di manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti.
Quanto alla valutazione della voce “Rischi”, il giudice ha rilevato che il punteggio di 3 su 4 conseguito dal ricorrente costituisce un giudizio positivo, immediatamente inferiore al massimo, frutto dell’applicazione dei criteri predeterminati dalla Giunta, la quale ha correttamente valorizzato l’esposizione verso l’esterno dell’Istituto e l’assunzione della qualifica di pubblico ufficiale. Il Tribunale ha quindi escluso che la maggiore gravosità dell’attività svolta, unilateralmente affermata dal ricorrente, potesse imporre l’attribuzione del punteggio massimo, trattandosi di un sindacato nel merito delle scelte amministrative.
Con specifico riferimento alla censura di disparità di trattamento, il Collegio ha precisato che la stessa può essere accolta solo a fronte della dimostrazione che un medesimo fattore valutativo sia stato diversamente considerato per candidati in situazione analoga. Il confronto con il controinteressato indicato in ricorso non è stato ritenuto risolutivo, attesa l’eterogeneità delle mansioni svolte nei rispettivi uffici e l’assenza di prova della presunta identità delle attività poste a raffronto. Analoghe considerazioni hanno condotto ad escludere la decisività dei confronti con gli altri scrutinandi, le cui valutazioni erano basate su elementi diversi quali il grado di autonomia e le funzioni di coordinamento.
Il Tribunale ha concluso respingendo il ricorso, non ravvisando i denunciati vizi di legittimità nella condotta amministrativa e disponendo l’integrale compensazione delle spese tra le parti costituite in considerazione dell’andamento e dell’oggetto della lite.
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Nota della Redazione
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