Il parere CVCS sull’uranio non elude il giudicato (TAR Emilia-Romagna n. 932 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione di dipendenza da causa di servizio della patologia tumorale contratta da militare impiegato all’estero opera solo al ricorrere delle condizioni oggettive che la legge pone a suo fondamento, ossia l’effettiva esposizione al rischio derivante dall’uso di uranio impoverito. In sede di rinnovo dell’istruttoria conseguente all’annullamento giurisdizionale del precedente diniego, l’Amministrazione non viola né elude il giudicato qualora, all’esito di una nuova e specifica indagine, escluda la presenza del militare nei luoghi e nei giorni in cui vi fu l’impiego di ordigni all’uranio, dimostrando così l’insussistenza del presupposto fattuale della presunzione. La verifica dell’Amministrazione deve essere espressa e puntuale, ma può condurre a un esito negativo per il ricorrente.
Il Fatto
Un militare, già impiegato in missioni all’estero in Kosovo e in Albania, aveva ottenuto da questo Tribunale l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia tumorale contratta, con conseguente rinnovo dell’istruttoria da parte del Ministero della Difesa, previo nuovo parere del Comitato di verifica per le cause di servizio. Il nuovo parere del Comitato, recepito dal decreto ministeriale, aveva però nuovamente negato il riconoscimento, escludendo l’effettiva esposizione del militare al rischio di contaminazione. Avverso tale nuovo provvedimento il militare aveva proposto ricorso per l’annullamento, chiedendo in via subordinata la conversione in giudizio di ottemperanza per ottenere la declaratoria di nullità del provvedimento per violazione o elusione del giudicato e il riconoscimento del diritto all’indennizzo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Emilia-Romagna ha respinto il ricorso, escludendo in primo luogo che la precedente sentenza avesse statuito in favore del militare una presunzione assoluta di dipendenza della patologia da causa di servizio. Il giudice ha ricordato che l’Adunanza plenaria, richiamata nella sentenza di primo grado, ha configurato l’onere probatorio dell’Amministrazione in termini di prova della specifica genesi extra-lavorativa della patologia, ma ha precisato che tale regime non preclude all’Amministrazione di dimostrare l’insussistenza del presupposto della presunzione, ossia l’effettiva esposizione del militare ai fattori di rischio. Nella fattispecie, il Tribunale ha accertato che il Comitato di verifica aveva condotto una specifica indagine, incrociando le coordinate della griglia MGRS con i rapporti di missione e i rapporti informativi del richiedente, giungendo a escludere la presenza del ricorrente nei luoghi e nei giorni in cui era intervenuto l’uso di ordigni all’uranio impoverito. Il Comitato aveva inoltre escluso la rilevanza della contaminazione ambientale, richiamando le ricognizioni della Compagnia N.B.C. e gli esiti delle verifiche ambientali, nonché il documento del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente. In conclusione, il TAR ha ritenuto che l’Amministrazione avesse legittimamente esercitato la facoltà di dimostrare l’assenza delle condizioni oggettive alla base della presunzione, senza violare né eludere il giudicato, rigettando il ricorso a prescindere dalla sopravvenuta richiesta di un nuovo parere formulata dall’Amministrazione in corso di giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.