Silenzio della P.A. ed equo indennizzo: obbligo di provvedere senza verbale CMO (TAR Campania n. 4121 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso l’inerzia della Pubblica Amministrazione proposto ai sensi dell’art. 117 c.p.a., l’interesse che sorregge il ricorso afferisce all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell’Amministrazione, quale che ne sia il contenuto e la natura, in ossequio all’obbligo di clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento. L’Amministrazione titolare del potere non può giustificare il ritardo allegando la mancata trasmissione del parere della Commissione Medica Ospedaliera, poiché è suo onere attivarsi per la conclusione del procedimento nei termini. Nel bilanciamento tra esigenza di completezza dell’istruttoria e certezza dei rapporti giuridici, prevale quest’ultima, soprattutto in materia di benefici economici e previdenziali incidenti sulla sfera giuridica del dipendente.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente dell’Amministrazione resistente, ha presentato in data 6 luglio 2024 istanza volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due patologie e alla corresponsione dell’equo indennizzo, in conformità al d.P.R. n. 461/2001. Decorso il termine di legge di 290 giorni dalla presentazione della domanda, nessun provvedimento conclusivo, né di accoglimento né di rigetto, era stato adottato.
Il ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rifiuto e la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere con atto espresso e motivato, deducendo la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Il Ministero dell’Interno si è costituito, allegando di avere istruito la domanda e di avere trasmesso la pratica alla Commissione Medica Ospedaliera il 22 gennaio 2025, senza però ottenere la trasmissione del verbale di accertamento, nonostante un ulteriore sollecito del 27 febbraio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che il mancato riscontro all’istanza con un atto che concluda il procedimento, quale che ne sia la natura, frustra in ogni caso il soddisfacimento dell’interesse pretensivo azionato dall’istante, prima in sede procedimentale e poi con la domanda giudiziale. Non assume rilievo la circostanza che il Ministero abbia compulsato più volte, senza esito, la CMO.
Ciò che viene in rilievo è la mancata risposta espressa all’istanza, allegata e non contestata. Nel giudizio avverso l’inerzia ex art. 117 c.p.a., l’interesse che sorregge il ricorso — salva l’ipotesi in cui non residuino margini di discrezionalità e non sia necessario procedere ad accertamenti istruttori — attiene all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell’Amministrazione, quale che ne sia il contenuto e la natura, in ossequio all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento, desumibile dall’art. 2 della legge n. 241/1990 e dall’art. 97 Cost. Il Collegio richiama sul punto un proprio precedente (TAR Campania, Sez. VI, n. 1996 del 2024).
Deve dunque affermarsi l’obbligo dell’Amministrazione di emanare un provvedimento espresso in riscontro all’istanza, che avrebbe dovuto essere esaudita, in un senso o nell’altro, previa acquisizione dei necessari apporti tecnici endoprocedimentali della Commissione Medica Ospedaliera e del Comitato di Verifica.
Il Collegio non accoglie le giustificazioni dell’Amministrazione, secondo cui il ritardo dipenderebbe unicamente dalla mancata trasmissione del parere della CMO: è onere dell’Amministrazione, titolare del potere, attivarsi affinché il procedimento sia concluso nei termini. Nel bilanciamento tra l’esigenza di completezza dell’istruttoria e il principio di certezza dei rapporti giuridici, prevale quest’ultimo, soprattutto in materia di benefici economici e previdenziali incidenti sulla sfera giuridica ed economica del dipendente.
Il ricorso è pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione di concludere l’iter procedimentale, compulsando se del caso in via ultimativa la CMO e poi il Comitato di Verifica, e di emanare atto espresso e motivato, quale che ne sia il segno. Si verte nell’ipotesi dell’art. 31, comma 3, c.p.a.: la pronuncia non incide sulla sostanziale fondatezza della pretesa, essendo demandati all’Amministrazione gli adempimenti istruttori prodromici alla formazione della voluntas provvedimentale. Le spese seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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