Giudizio di ottemperanza e divieto di integrare il titolo sui diritti accessori (TAR Campania n. 3151 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo non può integrare il contenuto del giudicato formatosi davanti a un giudice appartenente a un diverso ordine giurisdizionale, neppure con riguardo ai diritti accessori. Ove il titolo azionato rechi la condanna al pagamento di somme, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine fissato, ma non può modificare la decorrenza degli interessi rispetto a quella stabilita dal giudice del lavoro. Sussistono i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. quando la sentenza non impugnata risulti attestata da certificazione di cancelleria e sia inutilmente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi a seguito di una sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, con la quale era stata accolta la domanda proposta nei confronti del Ministero della Salute. La sentenza, emessa nel 2013 e non impugnata, è divenuta definitiva, come attestato da certificazione di cancelleria, ed è stata notificata in forma esecutiva all’Amministrazione.
Non essendo stata data esecuzione al titolo, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo il pagamento delle somme rivendicate, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero della Salute non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata dalla certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Il ricorso è stato invece respinto quanto agli importi richiesti a titolo di interessi con decorrenza dalla data di proposizione della domanda, anziché dalla data di deposito della sentenza. Il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui il giudice dell’ottemperanza non può esercitare il potere di integrare il titolo azionato, se adottato da un giudice appartenente a un diverso ordine su questione rientrante nella di lui giurisdizione, come nel caso dei diritti accessori (cfr. Cons. Stato n. 4433/2016).
Il Tribunale ha poi precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non potendo essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019). Il compenso del commissario sarà determinato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che la parcella andrà presentata a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.
È stata disposta la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso. Le spese di lite sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza, in misura che tiene conto della non particolare complessità delle questioni, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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