Oscuramento atti di gara e obbligo di motivazione della stazione appaltante (TAR Campania n. 2778 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di evidenza pubblica gli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria godono di un regime ostensivo privilegiato, senza onere di comprovare un interesse differenziato, presunto iuris et de iure dal legislatore. Solo in presenza di comprovate esigenze di tutela di segreti commerciali o industriali si riespande l’onere di allegazione dell’indispensabilità ai fini della difesa in giudizio. La qualifica di segreto tecnico o commerciale non può essere riservata a mere affermazioni generiche sul know how aziendale: occorre un’informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico e idonea a garantire un vantaggio concorrenziale. A fronte della dichiarazione di pretesa riservatezza, l’amministrazione è tenuta a un autonomo e discrezionale apprezzamento della validità e pertinenza delle ragioni opposte al diniego.
Il Fatto
La ricorrente, seconda classificata nella procedura aperta per l’affidamento del servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie e di cassa per una azienda ospedaliera, ha impugnato il diniego opposto dall’amministrazione alla completa ostensione della relazione tecnica dell’aggiudicataria. L’amministrazione aveva trasmesso ai primi cinque concorrenti della graduatoria, mediante comunicazione a mezzo PEC del 25 febbraio 2026, i documenti di gara con le relazioni tecniche oscurare nelle parti ritenute coperte da segretezza, in ottemperanza all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.
La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023, degli artt. 22 e 24, comma 7, della legge n. 241/1990 e dell’art. 24 Cost., contestando l’oscuramento di oltre il 90% della relazione tecnica dell’aggiudicataria e l’assenza di motivazione sulla scelta di accogliere le ragioni di riservatezza. Ha chiesto l’accertamento del diritto all’ostensione integrale e la condanna dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha giudicato fondato il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui i concorrenti collocatisi nei primi cinque posti godono di un regime ostensivo privilegiato, con interesse differenziato presunto iuris et de iure, come affermato dal Consiglio di Stato, sez. III, n. 6620 del 25 luglio 2025.
Solo in caso di comprovate esigenze di tutela di segreti commerciali o industriali si riespande la giurisprudenza sull’onere di allegazione del requisito di indispensabilità ai fini della difesa, requisito che deve formare oggetto di ponderata motivazione da parte della stazione appaltante. Quanto alla nozione di segreto, il Collegio ha richiamato il Consiglio di Stato, sez. V, n. 8257 del 15 ottobre 2024: l’informazione tutelabile deve presentare effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva e non è sufficiente l’affermazione di un particolare know how.
La qualifica di segreto tecnico o commerciale non può essere riservata a qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell’offerta, essendo fisiologico che ogni imprenditore possieda una specifica organizzazione e proprie idee. Essa va riservata a elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, applicabili a una serie indeterminata di appalti, come precisato dal TAR Calabria, sez. II, n. 1767 del 27 ottobre 2025. A fronte della dichiarazione di pretesa riservatezza, l’amministrazione è comunque tenuta a un autonomo e discrezionale apprezzamento, secondo il Consiglio di Stato, sez. IV, n. 9820 del 6 dicembre 2024.
Nel caso concreto le argomentazioni a sostegno dell’oscuramento si sono rivelate generiche e apodittiche: non basta invocare l’originalità del progetto tecnico o il fatto che la relazione costituisca il cuore dell’attività aziendale. L’amministrazione ha aderito acriticamente alle ragioni dell’aggiudicataria, senza corredo motivazionale sull’effettiva esistenza dei segreti. Il limite non è emerso e l’asserita segretezza non può giustificare la mancata ostensione in chiaro della relazione tecnica, necessaria ai fini difensivi.
Il Collegio ha altresì ritenuto che la ricorrente abbia adempiuto all’onere della prova della necessità della documentazione ai fini della propria difesa, nei limiti consentiti da una relazione quasi integralmente oscurata, richiamando il Consiglio di Stato, sez. V, n. 9573 del 4 dicembre 2025. Il ricorso è stato accolto, con ordine all’amministrazione di consentire l’accesso entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione, e condanna alle spese liquidate in € 1.500,00 oltre oneri di legge.
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Nota della Redazione
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