Interdittiva antimafia legittima se il quadro indiziario è grave e concordante (TAR Campania n. 1837 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di informativa antimafia interdittiva, il pericolo di infiltrazione mafiosa va valutato con un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza tipica dell’accertamento penale ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza, basata su indizi gravi, precisi e concordanti. Il quadro indiziario va apprezzato nel suo complesso, restando irrilevante la visione parcellizzata dei singoli elementi (art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159/2011). L’inutilizzabilità delle intercettazioni ai fini penali non impedisce al Prefetto di valutare i medesimi fatti ai più limitati fini dell’esercizio del potere amministrativo, in ragione dell’autonomia dei due giudizi. Il carattere continuativo del legame con la consorteria criminale esclude il presupposto dell’agevolazione solo occasionale e giustifica il ricorso all’interdittiva in luogo delle misure di prevenzione collaborativa (art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011).
Il Fatto
Tre imprese riconducibili al medesimo soggetto impugnano altrettante informative antimafia interdittive emesse dalla Prefettura di Benevento, Ufficio Antimafia, con protocollo interno del 03.08.2023, insieme agli atti presupposti: note della Questura, informative delle forze di polizia e relazioni investigative. La ricorrente è titolare di un’impresa individuale ed è socio e amministratore delle due società, una delle quali in liquidazione. L’impugnativa investe il compendio motivazionale delle interdittive, negando la sussistenza del rischio di permeabilità criminale.
Le ricorrenti deducono l’incensuratezza del titolare, l’annullamento in sede di riesame della misura cautelare applicata per turbata libertà degli incanti, la mancanza di condanne mafiose in capo ai familiari e l’assenza di contatti con il clan indicato dalla Prefettura. Contestano, inoltre, l’omessa applicazione delle misure di prevenzione collaborativa. I tre ricorsi, integrati da motivi aggiunti, sono stati riuniti per connessione e discussi congiuntamente all’udienza pubblica dell’11.02.2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in via generale il catalogo degli indizi valorizzabili dal Prefetto, oggetto di tipizzazione giurisprudenziale: vicende anomale nella struttura e nella gestione dell’impresa, rapporti di parentela con conduzione clanica, frequentazioni con esponenti di un clan, proposte o applicazioni di misure di prevenzione, sentenze di condanna ma anche di proscioglimento da cui emergano valutazioni sintomatiche della contaminazione mafiosa (Cons. Stato, sez. III, n. 6144 del 22.06.2023).
Il ragionamento del Prefetto, osserva il Collegio, non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una prognosi plausibile fondata su un attendibile grado di verosimiglianza (Cons. Stato, sez. III, n. 5964 del 16.06.2023). Nella specie il quadro indiziario è ritenuto grave e robusto, idoneo a sostenere la ragionevolezza e la proporzionalità della valutazione amministrativa.
Sul piano fattuale, la Prefettura ha valorizzato elementi di commissione di reati spia da parte del titolare delle imprese, iscritto nel registro degli indagati per condizionamenti sugli affidamenti pubblici di un Comune, con applicazione della misura degli arresti domiciliari per il reato di cui all’art. 353 cod. pen., delitto richiamato dall’art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159/2011. Il Collegio precisa che la riforma in sede di riesame, fondata sull’inutilizzabilità delle intercettazioni, non è dirimente: tale inutilizzabilità penale non impedisce la valutazione dei fatti storicamente accertati ai fini dell’esercizio del potere amministrativo (Cons. Stato, sez. II, n. 2004 del 21.03.2022).
Ulteriori indizi riguardano la costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese per l’aggiudicazione di lavori pubblici, i legami del titolare con soggetti segnalati per reati associativi e i rapporti con contesti familiari reputati contigui alle consorterie locali. Il Collegio richiama i precedenti Cons. Stato n. 3208 e n. 3427 del 2014, nonché la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 16.02.2023. Da tali elementi emerge il ruolo centrale del titolare nella gestione e nel condizionamento degli appalti pubblici in favore di imprese contigue alla criminalità organizzata.
La valutazione va condotta sul complesso degli elementi, perché una visione parcellizzata di ciascuno di essi ne fa perdere la rilevanza nel legame sistematico con gli altri (Cons. Stato, sez. III, n. 5024 del 22.05.2023). Infine, quanto all’art. 94-bis del codice antimafia, il Collegio esclude il presupposto dell’agevolazione solo occasionale, richiamando Cons. Stato, ad. plen., n. 6 del 13.02.2023: il carattere continuativo del legame rende le misure di prevenzione collaborativa inconciliabili con l’ampiezza del quadro rappresentato. Le impugnative riunite sono pertanto infondate e vanno respinte, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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