Diritto al sostegno integrale e annullamento del PEI per difetto di motivazione (TAR Campania n. 1327 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Piano Educativo Individualizzato che assegna all’alunno con disabilità grave un numero di ore di sostegno inferiore al suo fabbisogno effettivo è illegittimo per eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. L’assegnazione delle ore non può essere correlata a criteri astratti e standardizzati, quali la tipologia di scuola o le esigenze dell’organico di diritto, né a ragioni di contenimento della spesa pubblica. Il sostegno deve essere calibrato sulla condizione concreta del disabile e può giungere fino alla copertura integrale del tempo-scuola. L’annullamento del PEI produce un effetto conformativo che vincola l’amministrazione a rideterminare il fabbisogno in base agli atti istruttori disponibili, anche in assenza di un nuovo atto collegiale.
Il Fatto
La ricorrente, genitrice di un minore affetto da trisomia 21, impugna il decreto del dirigente scolastico con cui, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate al figlio 22 ore settimanali di sostegno, a fronte di un tempo-scuola di 40 ore. Il minore è stato riconosciuto invalido al 100% dall’I.N.P.S., con necessità di assistenza continua e handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
La ricorrente deduce la violazione del diritto all’inclusione scolastica e chiede l’annullamento del PEI e del decreto di assegnazione, oltre al risarcimento dei danni per i mesi di mancata fruizione dell’assistenza. Il Presidente della Sezione aveva già accordato la misura cautelare monocratica, ordinando il riesame del provvedimento e la riformulazione del PEI.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma il decreto cautelare e rileva che l’amministrazione, nonostante la gravità della condizione del minore, non ha tenuto conto del suo effettivo fabbisogno, obliterando l’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia. Il PEI impugnato non esterna alcun congruo corredo motivazionale né il sotteso percorso istruttorio, appuntati sulla specifica situazione di fatto e sull’osservazione diacronica dell’alunno.
La motivazione dell’atto è costruita in modo stereotipato, su un criterio generale e astratto che correla il numero di ore alla tipologia di scuola frequentata, privilegiando le esigenze organizzative e di contenimento della spesa. Tale assetto contrasta con il principio secondo cui il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità va garantito nella misura occorrente a realizzare il diritto all’istruzione e all’integrazione, potendo giungere sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano addursi ragioni organizzative o di risparmio.
La Corte accoglie la precisazione della ricorrente, che ha corretto in memoria l’indicazione delle ore di frequenza da 29 a 40: si tratta di precisazione non nuova, ma frutto della conoscenza della situazione effettiva, acquisita solo con il deposito del PEI dell’anno precedente. In tale atto risulta che, in seguito a una precedente sentenza, l’alunno aveva già ricevuto un adeguamento del sostegno da 22 a 40 ore settimanali.
Anche in presenza di un PEI già adottato per l’anno in corso, l’Istituto è tenuto ad adottarne un altro, conforme ai principi richiamati e all’osservazione diacronica del minore. In ogni caso, l’amministrazione avrebbe dovuto fondare le proprie valutazioni sugli atti istruttori disponibili: il PEI dell’anno precedente, le certificazioni mediche, l’assenza di indici di miglioramento e l’età dell’alunno, fattore rilevante ai sensi dell’art. 2 della Costituzione.
Il PEI è pertanto annullato, con dovere dell’amministrazione di conformarsi entro sette giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, assegnando al minore 40 ore di sostegno. La domanda risarcitoria è rinviata ad udienza pubblica, difettando allo stato precisi indici probatori. Le spese seguono la soccombenza, in solido tra le amministrazioni resistenti, con attribuzione al difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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