Sostegno scolastico al minore con disabilità grave: annullata l’assegnazione di ore insufficienti (TAR Campania n. 1250 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sostegno scolastico all’alunno in condizione di disabilità grave deve essere garantito nella misura occorrente a realizzare il diritto all’istruzione e all’inclusione, potendo giungere, nelle situazioni di gravità, fino alla copertura integrale del tempo-scuola. L’Amministrazione scolastica non può determinare il monte ore sulla base di criteri generali e astratti, legati alla tipologia di scuola o a esigenze di contenimento della spesa, ma deve motivare in modo congruo sulla situazione di fatto e sull’osservazione diacronica del minore. Il PEI, adottato dal GLO, è l’atto collegiale con cui si determina il fabbisogno di sostegno; ove non recepisca tale fabbisogno, è annullabile per eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. All’annullamento consegue un obbligo conformativo per l’Amministrazione, da eseguire entro il termine fissato dal giudice.
Il Fatto
Il ricorrente, genitore di un minore con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, impugna la nota con cui il dirigente scolastico ha assegnato al figlio 18 ore settimanali di sostegno, a fronte di un tempo-scuola di 30 ore. La diagnosi funzionale dell’ASL attestava un disturbo dello spettro autistico e prescriveva il sostegno in deroga per gravità.
Con motivi aggiunti il ricorrente impugna anche il verbale del GLO e il correlativo PEI di ottobre 2025, nella parte in cui non riconoscono il rapporto 1:1 per l’intero orario settimanale. Il ricorrente chiede la declaratoria del diritto del minore a 30 ore di sostegno. L’Amministrazione si costituisce in giudizio. In via cautelare il Presidente della Sezione accoglie due volte la domanda monocratica, rinviando al merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma i decreti cautelari e definisce il giudizio nel merito ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., previo avviso alle parti presenti in camera di consiglio. La diagnosi funzionale dell’ASL e la verifica finale del PEI 2024/2025 prescrivono la copertura totale delle ore scolastiche, motivando con la necessità di un professionista specializzato nel disturbo dello spettro autistico.
Il Tribunale rileva che, nonostante la disabilità grave, l’Amministrazione non ha tenuto conto dell’effettivo fabbisogno del minore, obliterando l’orientamento consolidato in materia. Richiama sul punto Cons. Stato, sez. VI, n. 4341 del 2017 e numerose pronunce della stessa Sezione. Emergono così i vizi di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.
La motivazione dell’atto impugnato è definita stereotipata: si fonda su un criterio generale e astratto che correla il numero di ore alla tipologia di scuola, privilegiando esigenze organizzative e di contenimento della spesa. Tale approccio contrasta con il principio secondo cui il sostegno deve essere calibrato sulla condizione del disabile e sulle sue esigenze individuali.
Il Collegio sottolinea che il PEI è l’unico atto collegiale adottato da organo specializzato idoneo a determinare il fabbisogno di sostegno. L’Istituto è pertanto tenuto a riadottarlo conformemente ai principi enunciati, tenendo conto dell’osservazione evolutiva del minore. Rilevano, a tal fine, gli atti istruttori già disponibili: il PEI dell’anno precedente, le certificazioni mediche, l’assenza di indici di miglioramento e l’età dell’alunno, quale fattore rilevante ai sensi dell’art. 2 della Costituzione.
In accoglimento della domanda di annullamento ex art. 29 cod. proc. amm., il Tribunale annulla la nota del dirigente scolastico, il verbale del GLO e il PEI di ottobre 2025, con obbligo per l’Amministrazione di conformarsi ai principi richiamati entro sette giorni dalla comunicazione o notificazione, assegnando al minore 30 ore di sostegno. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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