Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Campania n. 1111 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, per la sostanziale identità di ratio con l’esecuzione forzata civile, quando si tratti di obbligazione pecuniaria discendente da un ordine del giudice. Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, è ammissibile se il ricorrente deposita copia autentica del titolo e dell’attestazione di passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 2, c.p.a.. L’inerzia persistente dell’amministrazione giustifica la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., contenuta entro il limite del 10% dell’importo dovuto.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Campania per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per due anni scolastici, con accredito di euro 1.000,00. La sentenza, pubblicata il 20.02.2025, è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria.
Notificato il titolo esecutivo all’amministrazione il 24.06.2025, e decorso il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto l’ordine di integrale ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza difese nel merito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha verificato la ricevibilità del ricorso. Il titolo è stato notificato il 24.06.2025 e il ricorso è stato notificato il 18.11.2025, oltre il termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 d.l. n. 669/1996. Tale termine, secondo l’orientamento richiamato dal Collegio, opera anche nel giudizio di ottemperanza amministrativo, per la sostanziale identità di ratio con l’esecuzione forzata civile.
Il ricorso è stato giudicato ammissibile, essendo proposto ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, con deposito della copia autentica del titolo e dell’attestazione di passaggio in giudicato, come richiesto dall’art. 114, comma 2, c.p.a..
Nel merito, il ricorso è fondato. L’inadempimento è pacifico e non contestato, essendosi l’amministrazione limitata a una costituzione formale. Sussiste quindi l’obbligo di conformarsi integralmente al giudicato, in ossequio ai principi di effettività della tutela giurisdizionale desumibili dagli artt. 24, 103 e 113 Cost.. Il TAR ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione, con accredito della somma.
Riscontrata la manifesta e persistente inerzia, il Collegio ha nominato un commissario ad acta ex artt. 21 e 114, comma 4, lett. d), c.p.a., identificato nel Direttore generale competente o in un funzionario delegato. Il commissario, qualificato come ausiliario del giudice e non come organo straordinario dell’amministrazione, deve provvedere entro 60 giorni dall’insediamento, curando l’allocazione in bilancio e l’impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono causa legittima di impedimento.
Il Collegio ha infine accolto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrata agli interessi legali sul dovuto, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notifica e fino all’adempimento spontaneo, anche tardivo, e con limite massimo del 10% del capitale, per preservare la funzione compulsiva dell’astreinte ed evitarne derive risarcitorie. Le spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, sono poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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