Recesso dell’avvocato: determinazione del compenso secondo la convenzione (Cass. civ. Sez. II n. 5091/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di recesso dell’avvocato dal mandato professionale, ai sensi dell’art. 85 c.p.c. e dell’art. 7 della legge n. 794/1942, è consentito recedere anche in assenza di giusta causa. Il diritto al compenso per l’opera svolta fino al momento del recesso è determinato, in via prioritaria, secondo gli accordi convenzionali intercorsi tra le parti, ove questi disciplinino la remunerazione anche per l’ipotesi di scioglimento unilaterale. La comunicazione di recesso con cui il professionista si impegni a portare a termine gli incarichi secondo la convenzione esclude che per tali incarichi possa trovare applicazione la tariffa professionale minima, imponendo al giudice di verificare la portata di tale impegno.
Il Fatto
Un avvocato ha ricevuto incarico da una società di recuperare crediti di utenti morosi. Ha comunicato il recesso dall’incarico il 5 maggio 2010, impegnandosi a portare a termine tutti gli incarichi ricevuti sulla base dell’accordo convenzionale. Successivamente, il 15 settembre 2010, ha restituito tutte le pratiche. Il Tribunale di Avellino ha accolto la domanda del legale, liquidando il compenso secondo la convenzione. La Corte d’Appello di Napoli, ritenendo che il recesso si fosse perfezionato solo con la restituzione delle pratiche e che la convenzione non disciplinasse tale ipotesi, ha disposto una nuova consulenza e liquidato il compenso in applicazione dei parametri minimi della tariffa professionale. La società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso. Ha innanzitutto ribadito il consolidato principio secondo cui l’art. 85 c.p.c. e l’art. 7 della legge n. 794/1942 consentono all’avvocato di recedere dal mandato anche in assenza di giusta causa, salvo il risarcimento del danno. Ha tuttavia rilevato che la Corte d’Appello aveva erroneamente individuato il momento del recesso nella comunicazione del 15 settembre 2010, mentre lo stesso era già stato esercitato con la lettera del 5 maggio 2010, con cui il legale si era impegnato a portare a termine gli incarichi sulla base dell’accordo concluso.
La Corte ha quindi censurato la sentenza impugnata per non aver verificato se, in considerazione del contenuto della prima comunicazione, gli incarichi ricevuti fino a tale data fossero, per volontà delle parti, assoggettati alla disciplina convenzionale. Ha affermato che, ai sensi dell’art. 2233 c.c., gli accordi tra le parti costituiscono il criterio principale e preordinato per la remunerazione delle attività del difensore, anche in ipotesi di recesso, e che il giudice del rinvio dovrà valutare la portata dell’impegno assunto dal professionista nella comunicazione del 5 maggio 2010, al fine di determinare se il compenso per gli incarichi non portati a termine debba essere liquidato secondo la convenzione o secondo i parametri tariffari.
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