Principi di diritto (Massima) In tema di peculato, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio l’operatore di Poste Italiane S.p.A. addetto alla vendita e gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta del risparmio postale (libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi), atteso che tale attività costituisce prestazione di un pubblico servizio, ancorché attuata mediante contratti di diritto privato, in quanto i medesimi costituiscono strumenti operativi di un modulo organizzativo normativamente istituito per fornire prestazioni di interesse pubblico. L’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non trova applicazione alle dichiarazioni rese nel corso di accertamenti interni svolti da un’azienda di diritto privato, non costituendo tali attività “ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti”. La disponibilità del denaro dei clienti per ragione del servizio integra il possesso qualificato richiesto dall’art. 314 cod. pen., anche quando l’agente abbia utilizzato codici o libretti consegnatigli fiduciariamente, dovendosi tale condotta qualificare come abuso dei poteri conferiti dalla funzione, non come semplice appropriazione indebita.
Il Fatto
L’imputato, direttore di un ufficio postale, è stato condannato per plurimi delitti di peculato aggravati, commessi ai danni di clienti anziani, per essersi appropriato di somme complessivamente pari a oltre 95.000 euro, prelevandole dai libretti di risparmio postale o dai conti correnti di alcune persone offese che, riponendo fiducia nell’imputato, gli avevano affidato i propri libretti o i codici delle carte per eseguire operazioni bancarie. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Grosseto, ritenute sussistenti le aggravanti contestate, ha condannato l’imputato alla pena di cinque anni di reclusione, confermata dalla Corte d’appello di Firenze.
Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi, tra cui la manifesta illogicità della motivazione sull’affidabilità delle dichiarazioni delle persone offese, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese durante l’accertamento ispettivo interno, il difetto della qualifica di incaricato di pubblico servizio e la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. in ordine al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la doglianza si risolveva in una sollecitazione a un rinnovato esame di merito delle risultanze istruttorie, non consentito in sede di legittimità. La Corte di appello aveva, con motivazione logica e coerente, riscontrato le dichiarazioni accusatorie con la documentazione contabile, rilevando che l’adesione all’ipotesi di accusa costituiva l’unica spiegazione plausibile per i movimenti bancari anomali accertati, confermati anche dalle dichiarazioni ammissive dell’imputato.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa all’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso dell’accertamento interno svolto dal direttore dell’ufficio postale. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Raineri) secondo cui l’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. si applica solo alle attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti, caratterizzate da un rapporto istituzionalizzato di sovraordinazione gerarchica o da pubblici poteri di sorveglianza. Nel caso di specie, l’accertamento interno di Poste Italiane S.p.A. – società di diritto privato – non rientrava in tale nozione, con la conseguenza che le dichiarazioni rese dal ricorrente al proprio superiore gerarchico non erano soggette alle garanzie procedimentali del codice di rito.
Il terzo motivo, concernente il difetto della qualifica pubblicistica, è stato dichiarato infondato alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza Prete (n. 34036 del 2025), secondo cui l’attività di raccolta del risparmio postale (libretti di risparmio e buoni postali fruttiferi) costituisce prestazione di un pubblico servizio, ancorché attuata mediante contratti di diritto privato. L’imputato, in qualità di direttore dell’ufficio postale, aveva agito nell’esercizio di tale attività, appropriandosi di somme depositate su libretti di risparmio postale dei clienti. La Corte ha inoltre precisato che, in tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell’ufficio o del servizio sussiste non solo quando la disponibilità del denaro rientra nella competenza funzionale specifica, ma anche quando il rapporto di servizio consenta al soggetto di inserirsi nella disponibilità della cosa altrui, rinvenendo nella funzione la sola occasione per tale comportamento. L’utilizzo dei codici o dei libretti consegnati fiduciariamente costituiva un abuso dei poteri conferiti dalla funzione, non già una mera appropriazione indebita.
Quanto al quarto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto infondate le censure. La determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale e il diniego delle attenuanti generiche erano stati adeguatamente motivati dalla Corte di appello sulla base della gravità delle condotte (entità delle somme sottratte, reiterazione nel tempo e condizione di fragilità delle persone offese), e la mancata considerazione di alcuni elementi favorevoli non integrava vizio di legittimità, essendo la decisione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e sorretta da ragioni preponderanti.
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Per le sentenze tributarie immediatamente esecutive, decorso il termine di novanta giorni dalla notifica non occorre una preventiva costituzione in mora.