Rigetto del concordato in appello e prosecuzione del giudizio (Cass. pen. n. 9574/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello, l’art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen. stabilisce che, quando il giudice ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, deve disporre la prosecuzione del giudizio, senza che sia imposto un obbligo di sospensione o di rinvio per consentire la definizione di un nuovo accordo. La decisione di rigetto della richiesta concordata e la successiva prosecuzione del giudizio, con la discussione nel merito dei motivi di appello, non integra alcuna nullità, non essendo necessaria la fase dibattimentale ulteriore, né l’esaurimento del contraddittorio sulla sentenza di primo grado, già ritualmente instaurato con i motivi di appello. Il giudice, pertanto, può provvedere in un’unica udienza sia sul concordato che sul merito, senza che ciò integri una violazione del diritto di difesa o del principio del contraddittorio.
Il Fatto
L’imputato, condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, ha proposto appello. Nel corso del giudizio di appello, l’imputato e il Procuratore generale hanno raggiunto un accordo per il concordato sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. La Corte d’appello di Torino, dopo essersi ritirata per deliberare sulla richiesta, ha rigettato il concordato e ha immediatamente deciso il processo, confermando la sentenza di primo grado.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 599-bis e 602 cod. proc. pen., sostenendo che la Corte d’appello, dopo il rigetto del concordato, avrebbe dovuto consentire alle parti la discussione del merito, e che la decisione immediata avrebbe impedito alle parti di esercitare il diritto di difesa e di partecipazione al giudizio.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo infondata la censura. Ha richiamato l’art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen., il quale stabilisce che, quando il giudice ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio. La Corte ha chiarito che il rigetto del concordato non impone al giudice di sospendere il procedimento o di rinviare l’udienza per consentire alle parti di raggiungere un nuovo accordo. La prosecuzione del giudizio, in tal caso, avviene nella stessa udienza, con la discussione nel merito dei motivi di appello.
La Corte ha precisato che non è configurabile alcuna nullità per violazione del contraddittorio o del diritto di difesa, poiché il giudizio di appello è già stato ritualmente instaurato con la proposizione dei motivi di gravame, e le parti hanno già avuto modo di esercitare il loro diritto di difesa attraverso gli atti scritti e la discussione orale. La decisione di rigetto del concordato e la contestuale decisione nel merito sono consentite dalla legge, che non prevede un obbligo di separazione delle due fasi. La Corte ha anche ricordato che, in caso di rigetto del concordato, il giudice non è tenuto a disporre il rinvio per consentire un nuovo accordo, potendo procedere immediatamente alla decisione nel merito.
La Corte ha pertanto escluso la sussistenza del vizio denunciato, rilevando che la Corte d’appello aveva correttamente applicato la disciplina normativa, e ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.