Loghi delle società calcistiche: la contraffazione integra l’art. 474 c.p. (Cass. pen. n. 10236/2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di cui all’art. 474 c.p. la detenzione per la vendita di capi di abbigliamento recanti emblemi, marchi o loghi contraffatti di società calcistiche. Tali segni assolvono una funzione distintiva e commerciale, collegata alla riconoscibilità dell’abbigliamento ufficiale utilizzato dalla squadra e allo sfruttamento economico della sua notorietà. Gli emblemi e i loghi delle società sportive costituiscono quindi marchi o segni distintivi penalmente tutelati. Ai fini dell’art. 131-bis c.p., inoltre, l’abitualità può essere desunta dalla commissione di altri reati della stessa indole, mentre l’applicazione dell’ipotesi attenuata della ricettazione non comporta automaticamente il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Il Fatto
La Corte d’appello confermava la condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p., relativi alla detenzione per la vendita di beni recanti segni riconducibili a società calcistiche. L’imputato contestava che la riproduzione di immagini di calciatori, scritte e simboli delle squadre potesse essere qualificata come contraffazione o alterazione di marchi tutelati dall’ordinamento.
Con ulteriori motivi contestava la ricettazione, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, nonché la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di sostituzione della pena detentiva. Sosteneva, in particolare, che i precedenti specifici fossero risalenti ed estinti e che l’applicazione dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma 2, c.p. fosse incompatibile con il successivo diniego dell’art. 131-bis c.p.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ribadisce anzitutto che le società sportive professionistiche esercitano un’attività economica organizzata e possono utilizzare e registrare marchi commerciali. L’apposizione sull’abbigliamento sportivo ufficiale di emblemi e loghi risponde alla funzione tipica del marchio: distinguere un prodotto e consentirne lo sfruttamento commerciale attraverso la riconoscibilità acquisita dalla squadra nello svolgimento della propria attività. Ne consegue che la detenzione per la vendita di magliette recanti tali segni contraffatti ricade nella tutela dell’art. 474 c.p.
Quanto alla ricettazione, la Corte ritiene correttamente accertata anche la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni. Tale elemento soggettivo può essere desunto anche dall’omessa o inattendibile spiegazione fornita dall’agente circa la provenienza delle cose ricevute. Nel caso concreto, le giustificazioni offerte non erano state ritenute idonee a incrinare la ricostruzione dei giudici di merito.
La Cassazione esclude poi la particolare tenuità del fatto. I giudici avevano valorizzato sia la presenza di precedenti relativi a reati della stessa specie sia il numero consistente dei beni contraffatti posti in vendita, ritenendo non minimo il grado di colpevolezza. La Corte precisa che, ai fini dell’abitualità prevista dall’art. 131-bis c.p., rileva la commissione di altri reati della stessa indole e non esclusivamente l’esistenza formale di condanne ancora produttive di effetti. Inoltre, l’ipotesi attenuata della ricettazione e la causa di non punibilità per particolare tenuità sono istituti autonomi, retti da presupposti differenti, sicché la loro diversa applicazione non genera contraddizione.
Infine, viene respinta la censura sulle pene sostitutive. Il giudice d’appello non può procedere d’ufficio alla sostituzione della pena detentiva quando nell’atto di gravame non sia stata formulata una richiesta specifica e motivata. La conversione non rientra infatti tra i benefici o le diminuenti applicabili officiosamente ai sensi dell’art. 597, comma 5, c.p.p. Il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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