Qualificazione come arma comune da sparo della pistola calibro 9×19 (Cass. pen. n. 9807/2026)
Principi di diritto (Massima)
La pistola semiautomatica calibro 9×19 parabellum deve essere qualificata come arma comune da sparo e non come arma da guerra, in quanto il divieto di commercializzazione per i privati non deriva da una sua intrinseca e superiore potenzialità offensiva, ma da una scelta normativa che ne riserva la destinazione alle forze armate e ai corpi armati dello Stato. Tale conclusione è confermata dalla sopravvenuta abrogazione del catalogo delle armi da guerra, dalla delibera del Banco nazionale di prova che classifica il modello come arma comune, e dalla novella legislativa che consente la commercializzazione in Italia delle armi corte calibro 9×19, previa verifica, e che distingue le munizioni per il mercato civile da quelle riservate alle forze armate sulla base di appositi segni distintivi. L’erronea qualificazione come arma da guerra incide sulla gravità del reato, sul riconoscimento dell’attenuante della lieve entità e sul trattamento sanzionatorio.
Il Fatto
L’imputato è stato condannato dal Tribunale di Novara e dalla Corte d’appello di Torino per i reati di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di una pistola “SIG SAUER”, priva di canna, e di ricettazione della medesima arma, provento di furto avvenuto in Svizzera. La Corte territoriale ha confermato la riconducibilità dell’arma all’imputato sulla base delle convergenti dichiarazioni testimoniali, ha qualificato l’arma come “arma da guerra” e ha rigettato l’attenuante della lieve entità, oltre che la richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità.
Avverso tale decisione, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, il travisamento delle prove dichiarative e l’erronea qualificazione della pistola calibro 9×19 come arma da guerra, che aveva impedito l’applicazione dell’attenuante della lieve entità e di una pena più favorevole.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla riconducibilità dell’arma all’imputato, in quanto il ricorrente sollecitava una diversa lettura delle prove dichiarative, preclusa in sede di legittimità, mentre i giudici di merito, con motivazione conforme e non illogica, avevano attribuito all’imputato la detenzione e il porto della pistola sulla base delle convergenti dichiarazioni di più testimoni e degli elementi indiziari (rinvenimento del caricatore nell’abitazione).
Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendolo fondato, e ha annullato la sentenza impugnata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la pistola semiautomatica calibro 9×19 parabellum, pur vietata ai privati, è classificabile come arma comune da sparo, non come arma da guerra. Ha osservato che la più risalente qualificazione come arma da guerra, basata sulla spiccata potenzialità offensiva, è stata superata dalla pacifica qualificazione come arma comune della pistola calibro 9×21, dotata di caratteristiche balistiche pressoché identiche. Ha evidenziato che il divieto di commercializzazione per i privati, previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 110/1975, è funzionale a riservare la destinazione alle forze armate e ai corpi di polizia, e non deriva da una maggiore pericolosità intrinseca. La Corte ha richiamato la delibera del Banco nazionale di prova, che classifica il modello come “arma comune non commercializzabile in Italia”, e le modifiche introdotte dalla legge n. 238/2021 (cd. legge europea 2019-2020), che hanno abrogato il divieto di fabbricazione e vendita delle armi corte calibro 9×19, consentendone la commercializzazione previa verifica, e che hanno stabilito che le munizioni recanti il marchio NATO o altra marcatura sono riservate alle forze armate, mentre quelle prive di tali segni sono sottoposte alla disciplina delle munizioni per armi comuni. La Corte ha quindi concluso che l’erronea qualificazione come arma da guerra aveva inciso sulla valutazione della gravità del reato e sul mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità, determinando l’annullamento della sentenza con rinvio per la rinnovata valutazione del trattamento sanzionatorio.
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Nota della Redazione
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