Ottemperanza al giudicato: dal passaggio in giudicato alla nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1060 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza al giudicato amministrativo è esperibile per ottenere l’esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l’Amministrazione è inadempiente. Il giudice dell’ottemperanza, accertata l’inottemperanza, ordina l’esecuzione e nomina sin da ora un commissario ad acta, da attivarsi a semplice richiesta di parte, per il caso di persistente inottemperanza. Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
I ricorrenti, già vittoriosi in un precedente giudizio, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. La sentenza n. 66/2026 del TAR Sardegna, non impugnata, era passata in giudicato. Infruttuosamente decorso il termine dicentoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, i ricorrenti hanno chiesto al TAR di ordinare all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, nominando un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento e condannando l’Amministrazione alle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, fondato sugli articoli 112 e seguenti cod. proc. amm.. Dall’esame degli atti è emerso che la sentenza n. 66/2026 era stata notificata al Ministero il 23 gennaio 2026 e che il ricorso per l’ottemperanza era stato notificato il 26 maggio 2026. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, risultava quindi inutilmente decorso. L’Amministrazione, costituitasi con atto di mera forma, non aveva eccepito l’avvenuto adempimento né aveva fornito giustificazioni per la propria inerzia.
Il giudice ha pertanto disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di giorni centoventi dalla comunicazione o notificazione della presente decisione. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, ha nominato sin da ora il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale quale commissario ad acta, con facoltà di delega, che dovrà operare entro novanta giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, in caso di incapienza dei capitoli di bilancio dedicati. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali non è stato liquidato alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione.
Il TAR ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La soccombenza è stata motivata dall’inadempimento al giudicato, già sussistente al momento della proposizione del ricorso e perdurato nel corso del giudizio.
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Nota della Redazione
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