Cessazione della materia del contendere per versamento rideterminato ex art. 8 d.l. 34/2023 (TAR Lazio n. 14130 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, dichiarata ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., consegue alla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, derivante dall’intervenuto versamento, da parte del contribuente, degli importi di ripiano nella misura rideterminata ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023. Il versamento nella misura del 48% degli importi originariamente indicati nei provvedimenti regionali estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Il Collegio prende atto della dichiarazione di parte ricorrente e dichiara la cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato la determinazione dirigenziale con cui la Regione Liguria aveva individuato gli importi di ripiano dovuti per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78/2015. Unitamente all’atto regionale, erano stati gravati gli atti presupposti, tra cui il decreto del Ministero della salute di certificazione del superamento del tetto di spesa e le delibere delle aziende sanitarie locali liguri.
Nelle more del giudizio, la società dichiarava di aver provveduto al versamento degli importi di ripiano nella misura rideterminata del 48% ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preso atto della dichiarazione della ricorrente, rilevando che l’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 dispone che il versamento rideterminato “estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e comporta la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, con compensazione delle spese di lite.
Il Collegio ha inoltre considerato la successiva previsione dell’art. 7, comma 1-bis, del d.l. n. 95/2025, che riconosce alle aziende che si sono avvalse della disciplina agevolativa il diritto alla detrazione, rispetto a quanto eventualmente dovuto a titolo di ripiano per gli anni successivi al 2018, delle somme versate in eccedenza rispetto alla quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
Alla luce di tali disposizioni normative, il giudice ha ritenuto che non residuasse alcun interesse alla decisione nel merito, dichiarando la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.. La natura definitoria della pronuncia non ha richiesto l’esame delle censure sollevate dalla società avverso i provvedimenti impugnati.
La compensazione delle spese di lite è stata disposta alla luce delle richiamate previsioni di legge, che espressamente la prevedono per i giudizi definiti con questa modalità.
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Nota della Redazione
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