Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla ricognizione ISTAT dopo la sentenza della Consulta n. 39/2026 (TAR Lazio n. 12891 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, la cognizione delle controversie concernenti l’elenco predisposto dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009 appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, e non al giudice amministrativo. Tale attribuzione consegue alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020, pronunciata dalla Corte costituzionale n. 39/2026. Ne deriva che il ricorso proposto innanzi al TAR avverso l’inserimento di una società nell’elenco è inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione della domanda dinanzi al giudice contabile ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria.
Il Fatto
La società Autostrada Regionale Cispadana S.p.a., concessionaria autostradale, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio l’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2023, nella parte in cui l’ISTAT l’ha collocata tra le “Altre amministrazioni locali” per l’anno 2024. La ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto, previa sospensione degli effetti, unitamente agli atti presupposti e conseguenti, e ha successivamente depositato motivi aggiunti avverso i medesimi provvedimenti. Si sono costituiti in giudizio l’ISTAT e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati dall’Avvocatura Generale dello Stato, contestando la fondatezza della domanda.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dato atto che, nelle more del giudizio, è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026, depositata il 27 marzo 2026, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020. Tale declaratoria ha inciso direttamente sulla ripartizione della giurisdizione relativa alla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche, risolvendola in favore della Corte dei conti quale giudice dotato di cognizione piena sull’elenco di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009.
In applicazione del principio thus ricavato, il TAR ha ritenuto che, nella fattispecie, non sussista la giurisdizione del giudice amministrativo adito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione che la causa potrà essere riproposta dinanzi al giudice contabile ai sensi e nei termini di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., con la salvezza degli effetti ivi previsti, che tutelano la continuità processuale e sostanziale della domanda originaria.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto la compensazione, ravvisando la sussistenza dei presupposti alla luce della complessità della questione di giurisdizione, risolta solo a seguito dell’intervento nomofilattico della Corte costituzionale. Ha infine ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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