Speciale elargizione vittime del dovere: la rivalutazione decorre dal 26 agosto 2004 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 727 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le elargizioni di cui all’art. 5, commi 1 e 5, della legge n. 206/2004, riconosciute alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, del d.l. n. 159/2007, come convertito, sono rivalutate ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge n. 302/1990 a decorrere dal 26 agosto 2004, data di entrata in vigore della legge n. 206/2004. La rivalutazione è elemento inscindibile della provvidenza richiamata e non può essere applicata in modo parziale, né ancorata alla data di estensione del beneficio alle vittime del dovere o a quella della rideterminazione dell’importo a Euro 200.000,00 per gli eventi successivi al gennaio 2003.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna aveva confermato la decisione del Tribunale di Rimini che riconosceva al ricorrente, vittima del dovere per fatti risalenti al 1977, la rivalutazione della speciale elargizione a decorrere dal 1° gennaio 2003, sull’importo di Euro 200.000,00. Il Ministero dell’Interno ricorreva per cassazione, deducendo la violazione del combinato disposto dell’art. 8 della legge n. 302/1990 e dell’art. 5 della legge n. 206/2004, alla luce dell’art. 11 delle preleggi. L’amministrazione sosteneva che la rivalutazione non potesse decorrere da un momento anteriore all’estensione del beneficio alle vittime del dovere, avvenuta solo con il d.l. n. 159/2007 o, in via gradata, dalla data di entrata in vigore della legge n. 206/2004.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la tesi che ancorava la decorrenza della rivalutazione al 26 agosto 2004. Il dato testuale dell’art. 34, comma 1, del d.l. n. 159/2007 è stato giudicato inequivocabile: la norma estende alle vittime del dovere le elargizioni di cui all’art. 5 della legge n. 206/2004, determinate nella misura massima di Euro 200.000,00 a partire dal 26 agosto 2004. Tale richiamo a un preciso referente normativo implica l’operatività dell’intero meccanismo disciplinato dalla legge del 2004, inclusa la rivalutazione automatica annuale.
Secondo la Suprema Corte, la rivalutazione concorre a garantire la perdurante adeguatezza della tutela e costituisce il tratto qualificante del sistema di cui alla legge n. 206/2004, sicché non può essere applicata in modo avulso dal complessivo assetto normativo. Poiché l’importo di Euro 200.000,00 è stato determinato dal legislatore del 2004 alla stregua dei valori allora vigenti, l’adeguamento non può che decorrere dall’entrata in vigore di tale legge, al fine di neutralizzare gli effetti delle dinamiche inflattive.
Il collegio ha escluso che la decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge n. 206/2004 confligga con il canone di irretroattività di cui all’art. 11 delle preleggi, poiché è la legge stessa, richiamando la disciplina del 2004, a sancire l’applicazione del meccanismo di adeguamento secondo le cadenze temporali ivi previste. Ha inoltre disatteso la tesi della corte territoriale che, enfatizzando la finalità perequativa, faceva decorrere la rivalutazione dal gennaio 2003, in ragione del rilievo assunto dal d.l. n. 337/2003 nella rideterminazione dell’elargizione a Euro 200.000,00 per gli eventi successivi a tale data. La legge n. 206/2004 ha invece superato le disposizioni settoriali del d.l. n. 337/2003, generalizzando la misura massima in relazione ai valori dell’agosto 2004.
La Corte ha infine ritenuto non fondate le censure di illegittimità costituzionale prospettate dal controricorrente, evidenziando che la modulazione temporale della disciplina promana da scelte discrezionali del legislatore e contempera in modo non arbitrario la tutela assistenziale di cui all’art. 38 Cost. con la necessità di tenere conto delle risorse disponibili ai sensi dell’art. 81 Cost. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese.
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Nota della Redazione
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