La mancata erogazione di contributi pubblici non vince la presunzione di società non operativa (Cass. civ. Sez. 5 n. 975 del 17.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di finanziamenti o contributi pubblici non costituisce, di per sé sola, un’oggettiva situazione in grado di superare la presunzione legale di non operatività di una società, desunta dal test di cui all’art. 30 della legge n. 724/1994, laddove sia totalmente mancata una pianificazione aziendale alternativa da parte degli organi gestori o risulti la completa inettitudine produttiva. L’imprenditore, anche collettivo, ha l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva del raggiungimento del lucro oggettivo e della continuità aziendale; lo svolgimento dell’attività economica non può dipendere in via esclusiva dall’ottenimento di incentivi pubblici. La subordinazione dell’attività alla concessione di erogazioni pubbliche è una libera scelta imprenditoriale, le cui conseguenze negative sono collegate all’incapacità degli organi gestori, non a situazioni oggettive di impossibilità di raggiungimento delle soglie del test di operatività. Grava sul giudice di merito l’onere di verificare la sussistenza dei presupposti per la disapplicazione della normativa antielusiva, dando conto delle censure dell’Ufficio.
Il Fatto
La società consolidante e la società consolidata impugnavano gli avvisi di accertamento relativi a Ires e Irap per l’anno 2007, con cui l’Agenzia delle Entrate, applicando la disciplina delle società di comodo, aveva accertato un maggior reddito. La società consolidata aveva chiesto la disapplicazione della normativa antielusiva, invocando la mancata erogazione di un finanziamento regionale, poi revocato per annullamento in autotutela del bando. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva i ricorsi, ritenendo giustificato il mancato conseguimento del reddito minimo. Dopo una prima sentenza di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio, cassata dalla Corte con rinvio, la Commissione Tributaria Regionale rigettava nuovamente l’appello, confermando la decisione di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi di ricorso, ritenendoli fondati. Con il primo motivo, l’Agenzia deduceva l’omessa motivazione della CTR, che non aveva illustrato né esaminato le censure mosse dall’appellante alla sentenza di primo grado, vertenti sull’inidoneità della prova offerta a vincere la presunzione di non operatività. Con il secondo motivo, contestava la violazione dell’art. 30, comma 1, della legge n. 724/1994, sostenendo che la semplice revoca di un contributo regionale non costituisce di per sé un’esimente.
La Corte richiama il principio, già affermato in precedenti pronunce, secondo cui la richiesta di finanziamenti pubblici non rappresenta di per sé un’oggettiva situazione idonea a disinnescare la presunzione di società di comodo, quando manchi una pianificazione aziendale alternativa o risulti la completa inettitudine produttiva. Sul punto, evidenzia che grava sull’imprenditore, ai sensi dell’art. 2086, comma 2, cod. civ., l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva del raggiungimento del lucro obiettivo e della continuità aziendale. Il sindacato del giudice non coinvolge le scelte di merito, ma attiene alla verifica del corretto adempimento degli obblighi degli amministratori, con riduzione dell’operatività della business judgement rule per condotte platealmente antieconomiche.
La presunzione legale relativa di operatività si fonda sull’id quod plerumque accidit: non vi è effettività di impresa senza una continuità minima dei ricavi. Lo svolgimento dell’attività economica non può dipendere in via esclusiva dall’ottenimento di incentivi pubblici, dovendo l’imprenditore pianificare la propria attività per la copertura dei costi con i ricavi. L’imprenditore che fondi tutto sulla presenza di incentivi pubblici si colloca al di fuori della nozione classica di cui all’art. 2082 cod. civ., ispirata alla professionalità e all’organizzazione. Il mancato ottenimento dei contributi non può quindi costituire una situazione oggettiva che vince la presunzione legale.
La CTR, limitandosi ad affermare che la perdita derivava da circostanze esterne legate alla revoca dei finanziamenti, si è sottratta all’obbligo di motivazione, omettendo di valutare le espresse censure dell’Ufficio e di verificare la sussistenza dei presupposti per la disapplicazione rispetto all’oggetto specifico dell’indagine demandatole dall’art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724/1994. La subordinazione dell’attività alla concessione di erogazioni pubbliche rappresenta una libera scelta dell’imprenditore, le cui conseguenze negative sono collegate all’incapacità degli organi gestori. Gli amministratori avrebbero dovuto fronteggiare situazioni prevedibili, come la mancata concessione dei contributi, predisponendo un piano strategico alternativo.
La Corte accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo motivato riesame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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