Nullo per frode alla legge il patto che trasferisce all’agente il rischio dell’insoluto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1226 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nullo per frode alla legge il patto con cui, nel contratto di agenzia, si trasferisce in modo generalizzato all’agente il rischio dell’inadempimento dei clienti, anche quando sia previsto sotto forma di acquisto e successiva rivendita della merce. Il divieto dello star del credere, derogabile solo per casi specifici, non può essere aggirato attraverso la previsione di un corrispettivo maggiore o di clausole che configurino un’apparente autonomia negoziale. La clausola che stabilisce la cessione della proprietà delle merci in luogo del pagamento delle provvigioni già maturate contrasta con la disciplina inderogabile di cui agli artt. 1746 e 1749 c.c. Il patto di non concorrenza post-contrattuale è invece valido anche in assenza di un corrispettivo specifico, essendo la previsione dell’art. 1751-bis c.c. derogabile nell’an e nel quomodo.
Il Fatto
L’agente aveva richiesto la condanna della società preponente al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità suppletiva di clientela, deducendo l’assenza di giusta causa nel recesso. La società aveva eccepito la legittimità del recesso per violazione del patto di non concorrenza e aveva domandato il risarcimento del danno e il pagamento degli importi relativi alle merci cedute in forza di un accordo di concessione di vendita.
Il giudice di primo grado aveva accertato la sussistenza della giusta causa del recesso per attività concorrenziale dell’agente e aveva accolto la domanda risarcitoria della società per il periodo successivo alla cessazione del rapporto. Aveva inoltre condannato l’agente al pagamento del prezzo delle merci invendute, ritenendo valido il patto di cessione, e la società al pagamento del compenso per l’attività di incasso. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, escludendo la remunerazione separata per l’incasso e la nullità dell’accordo di cessione.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, relativi all’omessa pronuncia sull’insussistenza della giusta causa e sul requisito dell’immediatezza del recesso, sono stati dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati. La Corte ha precisato che la valutazione sulla ricorrenza della giusta causa per attività concorrenziale integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Quanto alla immediatezza del recesso, la Corte territoriale aveva esaminato la questione dell’acquiescenza, escludendola sulla base della mancanza di prova di una condotta della società incompatibile con la volontà di recedere.
Il terzo motivo, concernente la nozione di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 1743 c.c., è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui mirava a una revisione del merito e infondato per il resto. La Corte ha ribadito che la comunanza di clientela, anche in una prospettiva potenziale, è sufficiente a integrare l’illecito concorrenziale, senza che sia necessaria l’identità merceologica dei prodotti.
Il quarto motivo, relativo alla remunerazione dell’attività di incasso, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condiviso l’interpretazione della sentenza impugnata secondo cui le provvigioni, ai sensi dell’art. 9 del contratto individuale, erano state pattuite come corrispettivo anche delle obbligazioni connesse all’incarico, senza che l’AEC imponesse un compenso separato in assenza della clausola sulla responsabilità per errore contabile.
Il quinto motivo, riguardante la nullità del patto di non concorrenza per mancata previsione di un corrispettivo, è stato rigettato. La Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato, evidenziando che l’indennità prevista dall’art. 1751-bis c.c. non è presidiata da nullità espressa e non tutela un interesse pubblico, sicché le parti possono derogarvi, anche escludendo ogni correlazione economica con l’obbligo di astensione.
Il sesto motivo è stato accolto. La Corte ha ritenuto che l’accordo di cessione delle merci all’agente, intervenuto in luogo del pagamento delle provvigioni già maturate e con trasferimento generalizzato del rischio degli insoluti per l’intera zona, configurasse un negozio in frode alla legge, volto ad aggirare il divieto dello star del credere. La circostanza che l’accordo fosse formalmente autonomo o che prevedesse una maggiorazione provvigionale non è idonea a renderlo valido, poiché il trasferimento del rischio dell’inadempimento dei terzi a carico dell’agente snatura il contratto di agenzia, rendendolo responsabile di un evento estraneo al proprio operato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.