Errore di fatto revocatorio anche implicito nella pronuncia di legittimità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1267 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La falsa percezione di un fatto processuale, quale l’avvenuta notifica della sentenza di merito, integra errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. anche quando la pronuncia impugnata non contenga un’affermazione espressa, ma risulti implicitamente dalla decisione di trattare il merito del ricorso. L’errore percettivo può essere rilevato per implicito, senza che occorra una statuizione esplicita. L’omessa valutazione di un fatto processuale decisivo, come la tardività del ricorso per cassazione, non costituisce vizio di motivazione ma errore revocatorio, ove il fatto stesso emerga con evidenza dagli atti del processo e sia stato falsamente supposto come inesistente. In sede rescissoria, accertata l’avvenuta notifica della sentenza d’appello e la conseguente decorrenza del termine breve d’impugnazione, il ricorso proposto oltre tale termine è dichiarato inammissibile.
Il Fatto
La Corte di Cassazione, con ordinanza, aveva accolto il ricorso dell’Istituto di previdenza, cassando con rinvio la sentenza d’appello pronunciata nei confronti del lavoratore. Quest’ultimo proponeva quindi ricorso per revocazione avverso tale pronuncia ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., deducendo un errore di fatto del giudice di legittimità. L’errore sarebbe consistito nell’aver falsamente percepito che la sentenza d’appello non fosse stata notificata, ritenendo così tempestivo il ricorso dell’istituto, senza considerare che la notifica era invece avvenuta e che il termine breve per impugnare era già decorso. L’istituto resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Sezione Lavoro ha esaminato il motivo di revocazione, incentrato sulla dedotta svista percettiva in ordine all’esistenza della notifica della sentenza d’appello, fatto decisivo e incontestato, che aveva determinato l’implicita declaratoria di tempestività del ricorso per cassazione.
La Corte ha rilevato un contrasto tra due orientamenti: uno che ammette la revocazione in caso di errore implicito, desumibile dalla pronuncia, e l’altro che la esclude quando l’errore non sia espressamente affermato. Il primo orientamento, riferito al caso analogo deciso da Cass. n. 12483/03, è stato preferito in quanto più coerente con la natura percettiva dell’errore, che attiene al momento della lettura degli atti e non alla valutazione degli stessi.
Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 5792/24, la Corte ha precisato che l’errore revocatorio consiste in una falsa «supposizione» di un fatto, che non richiede un’affermazione espressa nel provvedimento ma può ricavarsi per implicito dalla decisione. Tale supposizione si verifica quando il giudice, nel trattare il merito, ha implicitamente escluso l’esistenza di un fatto processuale, come la notifica, che invece risultava incontrastabilmente dagli atti.
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata aveva falsamente percepito l’inesistenza della notifica della sentenza d’appello, così ammettendo il ricorso dell’istituto. In sede rescissoria, la Corte ha accertato che la notifica ai difensori domiciliatari era avvenuta e che il ricorso per cassazione era stato proposto oltre il termine di sessanta giorni, dichiarandolo di conseguenza inammissibile. Le spese sono state compensate per il disallineamento giurisprudenziale.
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Nota della Redazione
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