L’intimazione di pagamento può fondarsi sulla sentenza di primo grado passata in giudicato per tardività dell’appello (Cass. civ. Sez. 5 n. 1446 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza tributaria che respinge il ricorso del contribuente contro un atto impositivo ha natura sostanziale di sentenza di condanna, costituendo il titolo esecutivo per la riscossione del tributo, ancorché la legge ponga limiti quantitativi alla riscuotibilità in base alla sentenza di primo grado. L’amministrazione finanziaria può legittimamente notificare l’intimazione di pagamento per l’intero importo del tributo e degli accessori quando la sentenza di primo grado sia passata in giudicato per intervenuta tardività dell’appello, circostanza che il giudice adito avverso l’intimazione può valutare incidenter tantum, senza che sia necessaria alcuna pronuncia del giudice dell’impugnazione. In tema di onere di allegazione ex art. 7 della legge n. 212/2000, l’obbligo è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell’atto impositivo o della pretesa, sicché non è nulla l’intimazione che non rechi allegata la sentenza che il contribuente stesso ha impugnato.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente un’intimazione di pagamento per l’anno d’imposta 2014, richiedendo il pagamento di imposte, sanzioni e interessi per un totale di oltre 194.000 euro, sul presupposto che la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di accertamento, fosse divenuta definitiva per mancata tempestiva impugnazione. La contribuente impugnava l’intimazione, deducendo, tra l’altro, che la sentenza di primo grado, avendo natura di mero accertamento e non essendo passata in giudicato perché pendente l’appello, non potesse costituire titolo esecutivo. Sia il giudice di primo grado sia la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio rigettavano il ricorso, ritenendo l’appello avverso la sentenza della C.T.P. tardivo e, quindi, la sentenza stessa definitiva. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rigettato il primo motivo, con cui la contribuente lamentava il vizio di motivazione apparente della sentenza di appello. I giudici di legittimità hanno ritenuto che l’apparato motivazionale del giudice tributario di secondo grado fosse congruo e sufficiente, avendo accertato la legittimità dell’intimazione sul presupposto della definitività della sentenza di primo grado, la non necessità di allegazione della sentenza all’atto impugnato e la non applicabilità della sospensione dei termini di impugnazione prevista dall’art. 6 del d.l. n. 119/2018.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio consolidato per cui la sentenza tributaria è sostitutiva della dichiarazione e dell’avviso di accertamento, con la conseguenza che il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza stessa e non dall’atto impugnato. Ha precisato che la sentenza di primo grado che rigetta il ricorso del contribuente, pur essendo definita “di rigetto”, ha in sostanza natura condannatoria, perché determina la pretesa tributaria e costituisce il titolo per la riscossione, come confermato dall’art. 68 del d.lgs. n. 546/1992, che impone il pagamento dei due terzi del tributo dopo la sentenza sfavorevole.
La Corte ha poi disatteso il terzo motivo, escludendo che esista una competenza esclusiva del giudice dell’appello ad accertare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Il giudice dell’impugnazione dell’intimazione può legittimamente valutare la tempestività dell’appello, quale presupposto per la determinazione del quantum della pretesa esattiva. L’eventuale riforma della sentenza di primo grado nel giudizio di appello produrrebbe i propri effetti sull’intimazione e sulla sentenza che la conferma ai sensi dell’art. 336, comma 2, c.p.c., che disciplina gli effetti espansivi esterni della riforma o della cassazione.
Infine, la Corte ha ritenuto infondato il quarto motivo, relativo all’omessa allegazione della sentenza all’intimazione. Richiamando il principio per cui l’onere di allegazione di cui all’art. 7 della legge n. 212/2000 è limitato ai documenti non conosciuti dal contribuente, ha osservato che la sentenza in questione era ben nota alla ricorrente, che l’aveva anzi impugnata. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della contribuente al pagamento delle spese e delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
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Nota della Redazione
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