Il termine breve per il ricorso per cassazione avverso il decreto ex art. 26 l.fall. decorre solo dalla comunicazione di cancelleria (Cass. civ. Sez. 1 n. 1463 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto decisorio pronunciato dal tribunale fallimentare sul reclamo ex art. 26 l.fall. non decorre dalla sua eventuale lettura integrale in udienza, ancorché attestata a verbale, né dalla conoscenza che la parte soccombente ne abbia ricevuto per mero fatto. È necessaria la formale comunicazione del decreto, nella sua integralità, da parte della cancelleria o, in alternativa, la notificazione ad istanza di parte. In difetto, trova applicazione il termine lungo di sei mesi dal deposito in cancelleria ex art. 327, comma 1°, c.p.c. La garanzia del nomen verum ex art. 1266 c.c. copre l’inesistenza del credito, ma l’inesistenza stessa non determina la nullità del contratto di cessione né libera il cessionario dall’obbligo di pagare il prezzo, risolvendosi in una obbligazione risarcitoria del cedente.
Il Fatto
La società, aggiudicataria di un credito IVA posto in vendita dal fallimento con modalità competitiva, non versava il saldo prezzo, eccependo l’inesistenza del credito per la mancanza dei registri IVA. Il giudice delegato revocava l’aggiudicazione e disponeva la confisca della cauzione. Il reclamo ex art. 26 l.fall. veniva respinto dal tribunale, che valorizzava la clausola del bando di esonero di responsabilità della curatela, la mancata contestazione della documentazione e la qualità di operatore specializzato dell’aggiudicataria.
La società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione di norme di diritto. Il fallimento eccepiva l’inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che il termine breve fosse decorso dalla lettura integrale del decreto in udienza alla presenza delle parti.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente l’eccezione di inammissibilità per tardività, fissando un principio di diritto in materia di decorrenza del termine per l’impugnazione dei decreti decisori emessi in sede di reclamo fallimentare. La pronuncia richiama l’orientamento secondo cui l’art. 26, comma 3°, l.fall. costituisce espressione di un principio informatore della disciplina concorsuale, che giustifica la decorrenza del termine breve dalla comunicazione di cancelleria, in ragione dell’efficacia riflessa del provvedimento sull’intero ceto creditorio e delle esigenze di speditezza della procedura.
La Corte esclude che la disposizione possa essere interpretata, sul modello degli artt. 281-sexies e 429 c.p.c., nel senso di far decorrere il termine dalla lettura integrale del decreto in udienza. La legge, per i provvedimenti ex art. 26 l.fall., non prevede un siffatto modello decisionale; la lettura, quand’anche eseguita, ha carattere esclusivamente orale e determina una conoscenza solo sommaria dell’atto, non equipollente alla comunicazione, che sola garantisce la piena conoscenza del testo integrale della decisione. Difetta, pertanto, qualsiasi spazio per la “tecnica acceleratoria” della decorrenza dalla pronuncia in udienza, in assenza di una norma che la disponga espressamente.
Nel merito, la Corte dichiara l’inammissibilità dei motivi. Quanto alla dedotta inesistenza del credito, il cedente è tenuto alla garanzia del nomen verum, che copre l’inesistenza del credito al tempo della cessione; tale inesistenza non comporta la nullità del contratto per impossibilità dell’oggetto, né libera il cessionario dall’obbligo di pagare il prezzo. L’inesistenza del credito, inoltre, non risultava acclarata, essendo stato il credito aggiudicato in un successivo esperimento di vendita.
Quanto alla garanzia per i vizi del credito e al limite del “fatto proprio” del cedente ex art. 1266 c.c., la Corte rileva che tale fatto non era stato accertato dal tribunale né indicato dalla ricorrente mediante la riproduzione degli atti processuali. Il diritto al risarcimento del cessionario, peraltro, andava fatto valere nelle forme esclusive del giudizio di verificazione dello stato passivo, non già mediante il reclamo ex art. 26 l.fall.
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Nota della Redazione
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