Il termine per il ricorso per cassazione contro la decisione sul reclamo è di trenta giorni nella liquidazione controllata (Cass. civ. Sez. 1 n. 1473 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Al procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato si applica il procedimento unitario previsto per le imprese assoggettabili a liquidazione giudiziale, in virtù del rinvio recettizio operato dall’art. 270, comma 5, CCII alle disposizioni del titolo III, sezioni II e III, “in quanto compatibili”. Tale compatibilità ricomprende la disciplina delle impugnazioni, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 51, comma 13, CCII, il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha deciso il reclamo è di trenta giorni dalla notificazione. La norma, che sanziona la mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura, è applicabile anche al giudizio di legittimità e non è modificata nella sua sostanza dalla riscrittura operata dall’art. 12 del d.lgs. n. 136/2024.
Il Fatto
Una società proponeva reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che, su istanza di una creditrice, aveva dichiarato la sua liquidazione controllata quale impresa minore. La reclamante deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva e l’inammissibilità della procedura per intervenuta cessazione dell’attività.
La Corte d’Appello di Firenze rigettava il reclamo. La società debitrice proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, notificato a distanza di sei mesi dalla pronuncia della sentenza impugnata; contestualmente presentava istanza di rimessione in termini per il tardivo deposito del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta tardività della proposizione. Ha osservato che la sentenza impugnata era stata notificata dalla cancelleria in via telematica alla creditrice in data 10 ottobre 2024 e che, in assenza di disguidi nell’operato della cancelleria, si deve presumere che il provvedimento sia stato ritualmente comunicato in pari data anche all’altra parte.
Il ricorso, notificato il 10 aprile 2025, doveva pertanto ritenersi tardivo. La Corte ha precisato che, sebbene per la liquidazione controllata il CCII detti una disciplina propria, l’art. 270, comma 5, CCII opera un rinvio recettizio alle disposizioni del procedimento unitario per le imprese in stato di insolvenza, in quanto compatibili. Ha richiamato il precedente di Cass. n. 28483/2025, che ha già ritenuto compatibile con la liquidazione controllata la disciplina delle impugnazioni dettata per la liquidazione giudiziale, incluso il termine di trenta giorni per il ricorso per cassazione previsto dall’art. 51, comma 13, CCII.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso. Ha applicato il raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 4315/2020, secondo cui l’obbligo non è escluso dalla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.
Ha infine accolto la richiesta della creditrice di applicare l’art. 51, comma 15, CCII, condannando il legale rappresentante della società ricorrente, in solido con quest’ultima, al pagamento delle spese e dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il contributo unificato. La mala fede è stata desunta dalla proposizione di un ricorso tardivo e nel merito basato su motivi meramente ripropositivi di questioni già correttamente rigettate nei gradi di merito.
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Nota della Redazione
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