Nullo l’esonero per scarso rendimento senza parere del Consiglio di disciplina (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1583 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rapporto di lavoro regolato dal R.D. n. 148/1931, l’esonero dal servizio per scarso rendimento, adottato senza il parere del Consiglio di disciplina e senza l’audizione personale dell’agente ove richiesta, è nullo per contrarietà a norma imperativa ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c. Ne consegue l’applicazione della tutela reintegratoria piena di cui all’art. 18, commi 1 e 2, l. n. 300/1970. La nullità ha natura di nullità di protezione, essendo posta a presidio di valori essenziali quali la terzietà dell’organo deliberante e il diritto di difesa del lavoratore.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Bari aveva confermato la sentenza di primo grado che, in un procedimento ex l. n. 92/2012 promosso dal lavoratore contro il recesso intimatogli dalla società, aveva accertato la violazione della procedura di cui all’art. 27 R.D. n. 148/1931 per la mancata attivazione del Consiglio di disciplina, applicando tuttavia la sola tutela indennitaria da inefficacia del licenziamento.
La Corte territoriale, respingendo il reclamo del lavoratore e l’impugnazione incidentale della società, aveva ritenuto che la mancata attivazione del procedimento integrasse una mera violazione procedurale, legittimante il riconoscimento di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, accogliendo il primo motivo di ricorso, ha affermato che la disposizione di cui all’art. 27, All. A, R.D. n. 148/1931 ha caratura imperativa, venendo in rilievo sia le regole attributive di un potere di interesse generale, costituenti condizioni legali dell’inflizione dell’esonero, sia valori essenziali a presidio dell’uguaglianza in rapporti contrattuali asimmetrici. La Suprema Corte ha pertanto superato la tesi della mera irregolarità procedimentale, valorizzando la funzione di garanzia svolta dall’organo collegiale.
La decisione si inserisce nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di sanzioni disciplinari degli autoferrotranvieri, richiamando i principi espressi da Cass., Sez. Un., n. 15540/2016, Cass. n. 6530/2017, Corte cost. n. 188/2020 e Cass. n. 9530/2023. In tali precedenti, la violazione delle regole attributive del potere disciplinare al Consiglio di disciplina è stata qualificata come fattispecie comparabile al licenziamento a non domino, con conseguente nullità per contrarietà a norma imperativa e applicazione della tutela reintegratoria.
Quanto alla natura della nullità, la Corte ha precisato che essa è dogmaticamente riferibile alla categoria delle nullità di protezione, ovvero quelle che possono farsi valere solo dal soggetto nel cui interesse sono previste, come nel caso dell’art. 36 d.lgs. n. 206/2005, rilevabile anche d’ufficio ma operante soltanto a vantaggio del consumatore.
La Corte ha infine chiarito che l’esonero per scarso rendimento, ex art. 27, lett. d), richiede il parere del Consiglio di disciplina quale elemento necessario per la formazione della volontà dell’ente, non surrogabile dalle giustificazioni rese al datore di lavoro, e l’audizione personale dell’agente quale momento esplicitamente previsto a garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa.
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Nota della Redazione
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