Società di comodo: la prova delle oggettive situazioni deve essere valutata in concreto (Cass. civ. Sez. 5 n. 2698 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di società non operative, la presunzione relativa di cui all’art. 30 della l. n. 724 del 1994 può essere superata dal contribuente dando prova dell’esistenza di situazioni oggettive, indipendenti dalla sua volontà, di carattere straordinario, da valutarsi non in termini assoluti ma con riguardo alle effettive condizioni del mercato. La valutazione circa l’idoneità di tali situazioni deve essere condotta in concreto, alla luce della specifica attività esercitata e del contesto economico in cui essa si colloca, senza attribuire rilevanza a scelte imprenditoriali eventualmente rivelatesi inadeguate. L’imprenditore ha l’onere di fornire la prova di una pianificazione aziendale rispondente allo scopo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva del lucro obiettivo e della continuità aziendale, anche in chiave liquidatoria. Il mancato avvio della procedura di interpello disapplicativo non è preclusivo della possibilità di provare, nel giudizio di opposizione, la sussistenza delle oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi.
Il Fatto
La società, operante nella cantieristica navale e considerata in perdita sistematica, veniva equiparata alle società di comodo, con conseguente notifica di avvisi di accertamento per reddito minimo presunto. Tali atti erano notificati anche ai soci, sia nella qualità di coobbligati sia per trasparenza. I ricorsi avverso gli avvisi venivano rigettati in primo grado, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva l’appello, valorizzando la totale dismissione dell’attività operativa, lo stato di abbandono del cantiere e la marginalità dei fatti di gestione. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina innanzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendola infondata. Il motivo, infatti, non richiede una rivalutazione dei fatti, ma denuncia un errore di sussunzione della normativa sulle società di comodo, individuando perfettamente il vizio di diritto compiuto dal giudice d’appello, consistente nell’aver dato rilievo a circostanze di fatto estranee al concetto di “oggettive situazioni che hanno reso impossibile” il conseguimento dei ricavi.
Quanto al merito, la Corte esclude che la mancata formulazione dell’istanza di interpello disapplicativo sia preclusiva della possibilità di fornire la prova in giudizio dell’esistenza delle situazioni che legittimano la disapplicazione della normativa antielusiva. Tale possibilità, tuttavia, non è automatica, richiedendo la dimostrazione di elementi che integrino realmente la scriminante.
La Corte richiama i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la prova deve riguardare situazioni oggettive, indipendenti dalla volontà del contribuente, di carattere straordinario e da valutarsi in relazione alle effettive condizioni del mercato. In questa prospettiva, la valutazione deve essere condotta in concreto, alla luce della specifica attività esercitata e del contesto dimensionale, temporale e territoriale, senza poter attribuire rilevanza a scelte imprenditoriali eventualmente rivelatesi inadeguate. L’imprenditore è gravato dall’onere di dimostrare di aver predisposto una pianificazione aziendale volta al raggiungimento del lucro obiettivo e alla continuità aziendale, anche in chiave liquidatoria.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte rileva come il giudice d’appello abbia attribuito rilevanza generica alla crisi di mercato, senza contestualizzarla, e abbia valutato a favore dei contribuenti lo stato di lunga inattività senza verificarne le cause né l’esistenza di una strategia imprenditoriale volta a fronteggiare le conseguenze, anche in considerazione del fatto che la società non aveva mai richiesto la liquidazione. Parimenti, lo stato di abbandono del sito non era stato valutato alla luce dell’effettiva attuazione di attività di recupero o di liquidazione. La Corte conclude pertanto che la sentenza impugnata non ha fatto applicazione dei superiori principi e la cassa con rinvio.
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Nota della Redazione
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