Concordato fallimentare del terzo: no alle formalità dell’art. 152 l.fall. e natura preclusiva dell’ordine di comunicazione ai creditori (Cass. civ. Sez. 1 n. 2819 del 08.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposta di concordato presentata da un terzo nell’ambito di una procedura di fallimento aperta prima dell’entrata in vigore del CCII è disciplinata, in base all’interpretazione sistematica dell’art. 390, secondo comma, CCII, dalla legge fallimentare, e non dalle norme sul concordato nella liquidazione giudiziale. Al terzo proponente, costituito in forma societaria, non si applicano le formalità prescritte dall’art. 152 l.fall. per la proposta presentata dalla stessa società fallita, atteso che la scelta di proporre un concordato su altrui massa fallimentare costituisce per la società in bonis un atto discrezionale di gestione imprenditoriale privo di natura concorsuale. L’ordine del giudice delegato di comunicazione della proposta ai creditori, fissando il termine per le dichiarazioni di dissenso ai sensi dell’art. 125, comma 2, l.fall., integra un termine di decadenza per la presentazione di proposte concorrenti: il proponente tardivo non ha diritto alla revoca del decreto né alla sospensione delle operazioni di voto, restando ferma la possibilità per gli organi della procedura di informare i creditori secondo criteri di opportunità non sindacabili in sede di legittimità.
Il Fatto
Il Tribunale di Macerata dichiarava il fallimento di un’impresa individuale. Successivamente, una società depositava una proposta di concordato fallimentare, che veniva comunicata ai creditori dal curatore su ordine del giudice delegato. Un’altra società, interessata a presentare una proposta concorrente, chiedeva l’accesso agli atti e, in data successiva alla comunicazione, depositava una proposta migliorativa, senza che il giudice delegato ne disponesse la sottoposizione ai creditori. La proposta originaria veniva approvata dalla maggioranza, mentre l’unico creditore dissenziente ne contestava l’omologazione, eccependo, tra l’altro, la mancata osservanza delle formalità previste per la società proponente e la mancata valutazione della proposta concorrente.
Il tribunale rigettava l’omologazione; la Corte d’appello di Ancona accoglieva il reclamo e omologava il concordato, escludendo l’applicabilità delle formalità di cui all’art. 265 CCII al terzo proponente e ritenendo tardiva la proposta concorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione affronta preliminarmente la questione del diritto intertemporale applicabile. Pur inquadrando la fattispecie come concordato nella liquidazione giudiziale, i giudici di merito hanno fatto applicazione del primo comma dell’art. 390 CCII, che disciplina le proposte depositate prima dell’entrata in vigore del Codice. La Corte ritiene, invece, che si debba applicare il secondo comma dell’art. 390 CCII, il quale assoggetta alla legge fallimentare non solo le proposte già depositate, ma anche le procedure di fallimento già pendenti. Poiché il concordato si inserisce all’interno del fallimento, di cui costituisce un sub-procedimento, deve essere regolato dalla medesima disciplina normativa applicabile alla procedura principale, per esigenze di coerenza sistematica e gestionale, evitando la compresenza di due distinti regimi sulla stessa fattispecie di insolvenza. La continuità normativa tra gli istituti consente comunque di decidere la causa sulla base di norme sostanzialmente identiche.
Nel rigettare il primo motivo, la Corte afferma che le formalità di cui all’art. 152 l.fall., ripetute dall’art. 265 CCII, si applicano solo alla proposta di concordato presentata dalla stessa società fallita, a causa del regime di spossessamento cui essa è soggetta. Per il terzo proponente, invece, la presentazione della proposta integra un atto di gestione imprenditoriale della propria attività, privo di natura concorsuale, e resta soggetto alle sole regole generali del diritto societario. La Corte precisa che, ai fini della procedura, rileva esclusivamente che la proposta provenga da chi ha la rappresentanza della società terza, mentre le eventuali limitazioni interne o le regole statutarie sulle modalità di deliberazione non hanno ricadute invalidanti opponibili ai creditori e alla procedura.
Quanto alla proposta concorrente, la Corte esclude che il principio di competitività di cui all’art. 216 CCII possa giustificare la partecipazione al voto di proposte sopravvenute. L’ordine del giudice delegato di comunicazione della proposta ai creditori segna lo spartiacque tra la fase selettiva e quella di votazione, integrando un termine di decadenza per i terzi interessati. Ammettere proposte oltre tale termine significherebbe vanificare il dettato normativo e alterare la scansione procedimentale, dilatando i tempi a discapito delle esigenze di celerità e certezza. La Corte precisa inoltre che la legittimazione a contestare la convenienza della proposta, riservata dall’art. 245, comma 5, CCII ai soli creditori di classi dissenzienti, non è pertinente, poiché la questione attiene alla regolarità della procedura di selezione e ammissione al voto, il che potrebbe semmai ridondare sull’effetto preclusivo della mancata impugnazione del diniego di sospensione delle operazioni di voto.
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Nota della Redazione
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