Revocazione inammissibile se la procura è rilasciata da amministratore sospeso (Cass. civ. Sez. 2 n. 5133 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per revocazione avverso una sentenza della Corte di cassazione quando la procura alle liti sia stata rilasciata da un soggetto privo dei poteri rappresentativi della società, perché destinatario di un provvedimento di sospensione dei poteri ex legge n. 575 del 1965 (normativa antimafia). In tal caso, la legittimazione a rappresentare in giudizio la società spetta in via esclusiva all’amministratore giudiziario, non potendosi applicare la giurisprudenza formatasi in tema di legittimazione processuale del fallito, atteso il carattere pubblicistico degli interessi sottesi alle misure di prevenzione. La procura conferita da chi non ha il potere di stare in giudizio per la società è inesistente e non è sanabile oltre il termine di cui all’art. 391-bis c.p.c.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente attività di compravendita immobiliare, aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’appello di Roma, che aveva confermato la decisione del Tribunale in una controversia concernente l’oggetto di un contratto di vendita di un immobile già di proprietà di un ente previdenziale. La Cassazione, con sentenza del 2024, aveva rigettato il ricorso. Avverso tale pronuncia, la società, nella persona dell’amministratore unico, ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., sulla scorta di un unico motivo.
Nella resistenza dell’istituto previdenziale e del consorzio controricorrenti, entrambi hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di ius postulandi del difensore, atteso che la procura era stata rilasciata da un soggetto i cui poteri erano stati sospesi con provvedimento del Tribunale, emesso nell’ambito di un procedimento penale, con conseguente nomina di un amministratore giudiziario.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto l’eccezione preliminare, rilevando che dalla visura camerale prodotta risultava la sospensione dei poteri degli originari amministratori legali della società, disposta con provvedimento giudiziario. L’amministratore giudiziario risultava essere altro soggetto e non erano intervenute variazioni medio tempore. La circostanza era stata confermata dalla stessa parte, che aveva invocato la giurisprudenza di legittimità in tema di legittimazione processuale suppletiva del fallito.
Tale richiamo è stato ritenuto non pertinente. La Corte ha difatti precisato che, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, la possibilità di adottare sequestro o confisca è prevista in vista di interessi pubblicistici, diversi da quelli che governano le procedure concorsuali. Ne consegue che la custodia, la conservazione e l’amministrazione dei beni sociali competono all’amministratore giudiziario, il quale esercita una funzione pubblica secondo la disciplina di cui alla legge n. 575 del 1965. Il carattere solo temporaneo della sospensione non consente di pervenire a conclusioni diverse.
La procura speciale conferita al difensore da un soggetto privo dei poteri rappresentativi è stata quindi qualificata come inesistente, inidonea a far sorgere il rapporto di mandato con rappresentanza tra la società e il difensore. Tale vizio non è sanabile, essendo nel frattempo decorso il termine di cui all’art. 391-bis c.p.c.
La Corte ha inoltre dichiarato l’improcedibilità del controricorso del consorzio, depositato oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., e ha affirmato che la condanna alle spese va pronunciata nei confronti di chi ha agito quale rappresentante processuale senza esserne investito, assumendo la qualità di parte ai fini della pronuncia sulle spese. Ha infine applicato il terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., trattandosi di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., condannando la persona fisica al pagamento di una somma in favore dell’istituto previdenziale e alla cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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