Revoca implicita del recesso e natura “quasi contrattuale” dell’atto di recesso nella s.r.l. (Cass. civ. Sez. 1 n. 5590 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella disciplina delle società a responsabilità limitata, il recesso del socio è un atto di volontà unilaterale non soggetto a particolari vincoli di forma imposti dalla legge; la dichiarazione di recesso, in mancanza di previsione statutaria in senso contrario, non ha effetto immediato prima della presa d’atto in sede assembleare ed è revocabile, anche implicitamente, dal socio fino a quel momento. Ne consegue che la deliberazione con cui l’assemblea, in assenza di una valida dichiarazione di recesso, dispone l’estromissione del socio è qualificabile come esclusione ex art. 2473-bis cod. civ. La decisione dei soci di una s.r.l. è soggetta al regime di invalidità di cui all’art. 2479-ter cod. civ., che non riproduce la dicotomia nullità/annullabilità tipica della s.p.a.; le ipotesi più lievi di invalidità, di cui al primo comma, sono impugnabili solo dai soci che non hanno consentito alla decisione, mentre la categoria dell’inesistenza è residuale e confinata a casi in cui la decisione non sia imputabile alla società.
Il Fatto
La società e tre dei suoi soci proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato il rigetto della domanda volta ad accertare la persistente qualità di socio in capo ad un consocio. La domanda era fondata sull’assunto che la deliberazione assembleare del 25.10.2007 fosse invalida, in quanto approvata a maggioranza e non all’unanimità, per lo scioglimento del rapporto limitatamente a un socio in mancanza di previsione statutaria o di recesso legale.
La Corte territoriale aveva ritenuto che il socio avesse revocato tacitamente la propria volontà di recedere, manifestata prima dell’assemblea, votando contro la presa d’atto del recesso in apertura della prima assemblea successiva. Inoltre, aveva qualificato la delibera come esclusione del socio ex art. 2473-bis cod. civ., soggetta al regime di annullabilità, non impugnabile dai soci che avevano votato a favore.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si contestava la qualificazione del voto contrario come revoca tacita del recesso. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata è corretta laddove afferma che il recesso del socio è un atto di volontà unilaterale, non soggetto a vincoli di forma, ribadendo il principio già affermato da Cass. n. 4481/2021. Il motivo, tuttavia, non censurava l’erronea applicazione dei canoni ermeneutici ma opponeva una propria interpretazione alternativa, sollecitando una non consentita riedizione del giudizio di merito.
La Corte ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, che deduceva l’inesistenza della delibera assembleare. L’inesistenza è stata confinata a ipotesi del tutto peculiari, in cui la decisione non possa essere imputata alla società, come nel caso di deliberazione assunta da non soci. Negli altri casi, i vizi della deliberazione sono riconducibili alle categorie della nullità o dell’annullabilità.
La Corte ha precisato che l’art. 2479-ter cod. civ. ha disciplinato l’invalidità delle decisioni dei soci di s.r.l. in via autonoma, abbandonando la dicotomia nullità/annullabilità della s.p.a. e applicando un generale rimedio dell’invalidità. Le ipotesi più lievi, previste dal primo comma, sono impugnabili solo dai soci che non hanno consentito alla decisione, mentre quelle più gravi, di cui al terzo comma, sono impugnabili da chiunque vi abbia interesse, anche senza limiti di tempo.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente applicato il criterio di legittimazione del primo comma dell’art. 2479-ter cod. civ., escludendo l’impugnazione da parte dei soci che avevano votato a favore della delibera. Il terzo motivo, concernente le spese di lite, è stato ritenuto infondato, in quanto la società, aderendo espressamente alle ragioni degli appellanti, era da considerare soccombente virtuale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.