Donazione di nuda proprietà e controllo di diritto: esclusa l’agevolazione in assenza di voto sugli utili (Cass. civ. Sez. 5 n. 6614 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazione di cui all’art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346/1990, la donazione della nuda proprietà di quote di s.r.l. con riserva in capo all’usufruttuario del diritto di voto sugli utili non realizza il trasferimento di partecipazioni idoneo a determinare il controllo di diritto sull’assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1, c.c. Il beneficio fiscale, infatti, richiede che il beneficiario acquisisca la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Tale controllo maggioritario presuppone il potere di determinare l’esito delle deliberazioni assembleari ordinarie nel loro complesso, ivi inclusa la delibera sulla destinazione degli utili, non essendo sufficiente un potere circoscritto a singole delibere.
Il Fatto
Con atto di donazione, il socio aveva trasferito ai figli la nuda proprietà delle quote rappresentanti l’intero capitale sociale di una s.r.l., riservando a sé e, in caso di premorienza, alla moglie, l’usufrutto sulle quote. L’atto prevedeva che il diritto agli utili e il diritto di voto per le delibere sulla loro ripartizione restassero riservati all’usufruttuario, mentre l’esercizio del diritto di voto per tutti gli altri argomenti spettasse ai nudi proprietari.
I contribuenti avevano chiesto l’applicazione dell’agevolazione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346/1990 per il trasferimento di quote sociali, obbligandosi a mantenere il controllo della società per cinque anni. L’Agenzia delle entrate aveva, tuttavia, contestato il riconoscimento del beneficio per mancanza del requisito oggettivo, non avendo i trasferimenti determinato il controllo di diritto ex art. 2359, primo comma, n. 1, c.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel confermare la decisione dei giudici di appello, ha ricordato che l’agevolazione in materia di imposta sulle donazioni, per le partecipazioni in società di capitali, spetta solo quando il trasferimento consenta al beneficiario di acquisire o integrare il controllo di diritto della società. Tale controllo si realizza quando un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.
La Corte ha precisato che il controllo di diritto presuppone il potere di determinare l’esito delle deliberazioni assembleari ordinarie nel loro complesso, e non già un potere limitato a singole delibere. Ne consegue che, se il beneficiario non è in grado di incidere con il proprio voto sulla delibera di destinazione o ripartizione degli utili, manca una parte essenziale dei poteri riservati all’assemblea ordinaria e non può configurarsi il controllo di diritto.
La delibera sulla destinazione degli utili incide, infatti, in modo rilevante sulla società, sia sul piano economico-finanziario sia nei rapporti tra soci: l’assemblea può trattenere gli utili per coprire perdite o rafforzarne il patrimonio, o distribuirli ai soci. La scelta di non distribuire gli utili è legittima solo se supportata da ragioni oggettive e coerenti con l’interesse sociale. Pertanto, la riserva in capo all’usufruttuario del diritto di voto sugli utili, permanendo in capo a quest’ultimo il potere di incidere sulla volontà assembleare, impedisce il perfezionarsi del requisito del controllo di diritto in capo ai nudi proprietari.
La Corte ha, quindi, rigettato il ricorso, compensando integralmente le spese di lite stante la novità della questione trattata.
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Nota della Redazione
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