Illegittima la riliquidazione IRPEF in cartella se il sostituto ha correttamente applicato i criteri vigenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 6759 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è consentito all’Amministrazione Finanziaria rideterminare, in sede di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, l’imposta dovuta, già correttamente applicata dal sostituto d’imposta in base ai criteri vigenti, in forza dell’interpretazione contenuta in una circolare successiva all’erogazione della prestazione pensionistica e che prevedeva, di fatto, un’aliquota più elevata. La modifica retroattiva delle modalità di tassazione, a suo tempo individuate dalla stessa Amministrazione con apposite circolari, non può giustificarsi con l’abrogazione dell’istituto della riliquidazione, elemento da solo insufficiente all’applicazione di un’aliquota maggiore in assenza di una norma primaria che attribuisca il relativo potere.
Il Fatto
Il contribuente, definito “vecchio iscritto” in quanto aderente a una forma di previdenza complementare prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 124/1993, impugnava la cartella di pagamento con la quale l’Ufficio aveva proceduto al ricalcolo dell’IRPEF sulle somme erogategli nel 2007 a titolo di trattamento pensionistico complementare e TFR, soggette a tassazione separata. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale della Toscana, riformando la decisione, riteneva legittima l’iscrizione a ruolo a seguito del controllo formale ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, effettuata con il metodo dell’aliquota media dell’ultimo quinquennio. Il contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte, nel scrutinare il primo motivo di ricorso, richiama il principio espresso in una precedente pronuncia di legittimità (Cass. 02/04/2020, n. 7653) in una fattispecie analoga. In quel caso, l’Ufficio, in applicazione dei nuovi criteri dettati dalla circolare n. 70/E del 2007, aveva considerato come periodo di contribuzione quello successivo al 1° gennaio 2001, anziché l’intero periodo di contribuzione, applicando un’aliquota più elevata rispetto a quella determinata dal Fondo in base alla normativa e alla prassi vigenti all’epoca dell’erogazione.
La Suprema Corte evidenzia che, ove il Fondo abbia correttamente determinato l’aliquota sulla base della normativa e della prassi all’epoca vigenti (da individuarsi nelle circolari n. 29/E e n. 78/E del 2001), deve escludersi che l’Amministrazione possa rettificare l’aliquota applicabile in base alle indicazioni contenute in una circolare emessa successivamente. Tale circolare, infatti, finisce col prospettare ex post un nuovo criterio di determinazione dell’aliquota, in assenza di una norma primaria che faccia salvo il potere di riliquidazione dell’Amministrazione.
La CTR non aveva fatto corretta applicazione di tali principi, ritenendo legittimo il ricorso al procedimento ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per una riliquidazione che si fondava, in realtà, su una nuova e più gravosa interpretazione normativa. La Corte, quindi, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, decide la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., accogliendo l’originario ricorso del contribuente e annullando la cartella impugnata. Le spese dei gradi di merito sono compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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