Notifica in pandemia: nulla senza attestazione dell’accertamento del destinatario (Cass. civ. Sez. 3 n. 6789 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, e non inesistente, la notificazione di atti giudiziari eseguita durante l’emergenza pandemica da Covid-19 quando l’avviso di ricevimento non rechi l’attestazione dell’osservanza delle modalità di recapito previste dall’art. 108, comma 1, d.l. n. 18/2020, ed in particolare l’attestazione dell’avvenuto accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro. La mera dicitura «18/2020 art. 108» è insufficiente ad assolvere tale onere formale. La nullità consegue alla mancata attestazione del presupposto fondamentale dell’eccezionale modalità di notifica, ma il richiamo alle forme del decreto-legge attesta comunque che una fase di consegna vi è stata, sicché il vizio è sanabile mediante rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ.
Il Fatto
Il Tribunale di Monza aveva accolto la domanda di alcuni creditori volta a ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cod. civ. di un atto di conferimento di beni immobili in un trust, stipulato dai debitori unitamente a un familiare. La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la decisione, respingendo l’eccezione di nullità della notifica dell’atto di citazione introduttivo, eseguita durante il periodo dell’emergenza pandemica, sollevata dai convenuti, che erano rimasti contumaci nel giudizio di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la nullità del giudizio di primo grado per l’invalidità della notifica, eseguita senza il rispetto delle formalità previste dalla normativa emergenziale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura relativa alla nullità della notificazione dell’atto di citazione. L’art. 108, comma 1, d.l. n. 18/2020, vigente ratione temporis, imponeva all’operatore postale di procedere alla consegna degli invii giudiziari solo dopo aver accertato preventivamente la presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione del plico nella cassetta. La norma richiedeva altresì che la firma dell’operatore fosse apposta sui documenti di consegna in cui fosse attestata anche la suddetta modalità di recapito.
La Suprema Corte ha precisato che la notificazione effettuata durante l’emergenza pandemica deve conformarsi scrupolosamente a tali parametri, richiamando i precedenti di cui alle sentenze n. 9537/2023 e n. 4671/2025. Di conseguenza, l’avviso di ricevimento non può limitarsi alla mera indicazione normativa, ma deve dare atto dell’effettivo rispetto delle modalità di consegna, con specifico riferimento al presupposto dell’accertamento della presenza del destinatario.
Nel caso esaminato, la cartolina di avviso di ricevimento non conteneva tale attestazione, ma solo la dicitura “18/2020 art. 108”, ritenuta insufficiente. La Corte ha quindi qualificato la notifica come nulla e non inesistente: il richiamo alla norma emergenziale attesta l’avvenuta fase di consegna del plico, non essendo stato lo stesso restituito al mittente come inevaso, con la conseguenza che il vizio poteva essere sanato tramite rinnovazione.
Nel confermare la sentenza impugnata, la corte di merito aveva erroneamente affermato che il postino avesse dato atto di aver accertato la presenza dei destinatari, laddove, una volta rilevata la mancanza di tale accertamento, avrebbe dovuto dichiarare la nullità della notifica e disporre la rinotifica dell’atto ai convenuti contumaci.
La Cassazione ha pertanto cassato la sentenza impugnata, assorbiti i restanti motivi, e ha rinviato alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame.
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Nota della Redazione
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