La riapertura del fallimento dopo il concordato omologato richiede la risoluzione o l’annullamento (Cass. civ. Sez. 1 n. 7054 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riapertura del fallimento chiuso per effetto dell’omologazione di un concordato fallimentare non può essere pronunciata ai sensi dell’art. 121 l.fall., ma presuppone il previo venir meno della procedura concordataria mediante risoluzione o annullamento, ai sensi rispettivamente degli artt. 137 e 138 l.fall. Attesa la continuità e unitarietà della procedura, la riapertura produce la reviviscenza dell’originario fallimento, sicché è necessario che la procedura concordataria, che ne aveva determinato la chiusura, sia a sua volta venuta meno. In tal caso non si applicano le condizioni dettate dal primo comma dell’art. 121 l.fall., richiamato dall’art. 139 l.fall. solo nei commi successivi. La sentenza che pronuncia la riapertura in assenza dei presupposti è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. e va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c.
Il Fatto
Nel 1999 il Tribunale di Bari dichiarava il fallimento di una società, la quale nel 2004 proponeva un concordato fallimentare, omologato e integralmente eseguito, con attribuzione ai creditori chirografari della percentuale dell’8,85%. Il fallimento veniva quindi chiuso, previo accantonamento di una somma in un libretto di risparmio in attesa dell’esito di giudizi di opposizione allo stato passivo.
Risoltesi tali giudizi a favore della società, tornata in bonis, quest’ultima chiedeva lo svincolo della somma accantonata. Il Tribunale rigettava l’istanza; la Corte d’appello di Bari, su reclamo ex art. 26 l.fall., accoglieva invece le ragioni della società, osservando che le somme accantonate dovevano incrementare la percentuale di pagamento dei creditori chirografari fino al massimo previsto del 12,50%. A quel punto la stessa società chiedeva il pagamento del residuo in favore dei creditori e lo svincolo del residuo in proprio favore. Il Tribunale di Bari, con la sentenza qui impugnata, disponeva invece la riapertura del fallimento.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente la questione di ammissibilità del ricorso, trattandosi di fallimento dichiarato nel 1999 e di concordato proposto nel 2004, soggetti alla disciplina anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006. Poiché l’art. 139 l.fall. non contempla un mezzo di impugnazione avverso la sentenza di riapertura, quest’ultima, non soggetta ad altro gravame né revocabile, è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
Nel merito, la Corte afferma il principio per cui la riapertura del fallimento, ove questo sia stato chiuso in conseguenza dell’omologazione di un concordato fallimentare, può concepirsi solo una volta che la procedura concordataria sia stata risolta o annullata. La riapertura, infatti, produce la reviviscenza dell’originario fallimento, sicché, attesa la continuità e unitarietà della procedura, è necessario che venga meno l’evento concordatario che ne aveva determinato la chiusura.
Tale conclusione trova conferma nel dato normativo. L’art. 139 l.fall. disciplina la riapertura solo «a norma degli artt. 137 e 138», escludendo il rinvio al primo comma dell’art. 121 l.fall., il che testimonia che, nelle ipotesi di risoluzione o annullamento del concordato, non operano le condizioni ivi previste per le altre fattispecie di riapertura (compiuta ripartizione finale dell’attivo o impossibilità di soddisfare i creditori). Al contrario, il richiamo dell’art. 139 l.fall. ai soli commi successivi dell’art. 121 e il rinvio all’art. 140 l.fall., che disciplina il concorso tra vecchi e nuovi creditori e la riproposizione delle azioni revocatorie, evidenziano il superamento degli effetti esdebitatori del concordato e il suo venir meno.
Nel caso di specie, il concordato era stato omologato ed eseguito senza che alcun creditore o il curatore ne avesse chiesto la risoluzione o l’annullamento. L’assenza di tali presupposti rendeva il procedimento di riapertura inammissibile, non potendosi instaurare. Conseguentemente, la Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., compensando le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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