La soppressione di un ente pubblico non è evento interruttivo se le funzioni sono trasferite senza soluzione di continuità (Cass. civ. Sez. 1 n. 7236 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di successione tra enti pubblici nel processo, la soppressione di un ente e la contestuale attribuzione delle sue funzioni ad altro ente non determina un evento interruttivo del processo ai sensi dell’art. 328, terzo comma, c.p.c. quando ricorrono tre presupposti: il permanere degli scopi dell’ente soppresso in capo al nuovo ente; il passaggio, sia pure parziale, delle strutture funzionalmente intese; il trasferimento del complesso delle posizioni giuridiche. In tale ipotesi si realizza una successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., non una successione in universum ius ex art. 110 c.p.c. Ne consegue che l’appello proposto oltre il termine ex art. 327 c.p.c., senza poter beneficiare della proroga di cui all’art. 328, terzo comma, c.p.c., è inammissibile per tardività, con cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c. Il ricorso incidentale tardivo che investe una questione pregiudiziale di rito, decisiva per l’ammissibilità dell’impugnazione principale, deve essere esaminato con priorità, prevalendo le esigenze di ragionevole durata del processo sull’ordine logico di trattazione delle questioni.
Il Fatto
Una società, appaltatrice di un servizio di global service per conto dell’Inpdap, agiva in giudizio per il riconoscimento del credito relativo ai compensi professionali maturati, chiedendo la declaratoria di intervenuta compensazione legale con le somme trattenute. L’ente convenuto proponeva domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme e il risarcimento dei danni. Il Tribunale accoglieva parzialmente le domande; la sentenza era depositata il 30/11/2010. Nelle more, l’Inpdap veniva soppresso e le sue funzioni attribuite all’Inps. L’Inps proponeva appello principale con atto notificato il 6/6/2012, oltre il termine annuale ex art. 327 c.p.c., invocando la proroga di cui all’art. 328, terzo comma, c.p.c. per l’asserito evento interruttivo costituito dalla soppressione dell’ente. La Corte d’appello di Roma, con sentenza dell’11/11/2019, riteneva tempestivo l’appello e decideva nel merito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il primo motivo di ricorso incidentale, concernente la questione pregiudiziale di rito della tardività dell’appello principale. Ha affermato che il ricorso incidentale tardivo proposto dalla parte parzialmente soccombente, che investa una questione pregiudiziale di rito, deve essere esaminato con priorità rispetto al ricorso principale, in applicazione del principio della ragione più liquida e delle esigenze di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost.
Nel merito, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 15911 dell’8/6/2021, che ha superato il precedente orientamento. Quando il trasferimento del rapporto controverso da un ente pubblico ad un altro avviene in corso di causa, qualunque ne sia la ragione, si verifica una successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., sempre che l’ente trasferente non si estingua per soppressione o altra causa. Perché possa configurarsi un’ipotesi di estinzione dell’ente pubblico, idonea a integrare un evento interruttivo del processo, sono necessari tre presupposti: il permanere degli scopi dell’ente soppresso; il passaggio delle strutture funzionalmente intese al nuovo ente; il trasferimento del complesso delle posizioni giuridiche.
Applicando tali criteri alla soppressione dell’Inpdap, disposta dall’art. 21, comma 1, del d.l. n. 201/2011, la Corte ha escluso che ricorra un’ipotesi di estinzione dell’ente originario. La norma prevede, infatti, il permanere delle funzioni già assolte dall’Inpdap, il passaggio delle risorse strumentali, umane e finanziarie all’Inps e la successione in tutti i rapporti attivi e passivi. Si è quindi realizzato un trasferimento senza soluzione di continuità del munus publicum, analogo a quello verificatosi per le società del gruppo Equitalia, con conseguente successione a titolo particolare ai sensi dell’art. 111 c.p.c.
L’appello principale dell’Inps è stato pertanto dichiarato inammissibile per tardività, essendo stato notificato ben oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c., senza che potesse operare la proroga ex art. 328, terzo comma, c.p.c. Non essendo stato impugnato tempestivamente il capo della sentenza concernente la tempestività dell’appello, la questione è stata valutata ritualmente sollevata con il ricorso incidentale. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., non potendo il processo di gravame essere proseguito. Le spese sono state compensate per la novità della questione trattata.
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Nota della Redazione
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