Effetti restitutori della risoluzione dell’appalto e sorte del corrispettivo (Cass. civ. Sez. 2 n. 7351 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 1458, primo comma, cod. civ., la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, ma tale regola non opera per i contratti a prestazione continuata o periodica. Nell’appalto, prima della domanda di risoluzione, può essere stata eseguita in tutto o in parte l’opera, il cui corrispettivo, versato dal committente, deve essere considerato nella misura in cui l’opera stessa sia risultata utile al committente adempiente, stante l’impossibilità di restituirla in natura all’appaltatore inadempiente. Resta fermo l’obbligo del contraente inadempiente di risarcire il danno procurato all’altra parte.
Il Fatto
Un’impresa edile, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo di lavori di ristrutturazione, si era vista opporre dal committente l’esistenza di vizi e difetti, con domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per grave inadempimento e richiesta di risarcimento danni. Il Tribunale aveva risolto il contratto per inadempimento dell’appaltatrice, riconosciuto una corresponsabilità del committente per carenze manutentive e compensato parzialmente i danni con il residuo dovuto all’impresa. La Corte d’Appello, riformando la sentenza di primo grado, aveva escluso del tutto la corresponsabilità del committente, condannando l’impresa al pagamento di una somma maggiore e negandole il corrispettivo per i lavori eseguiti, in quanto il contratto era stato legittimamente risolto.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha rigettato i primi sei motivi di ricorso, concernenti l’acquisizione e la valenza di giudicato di una sentenza di altro giudizio, l’omesso esame di un fatto decisivo, la violazione delle regole sulla causalità civile, la contraddittorietà della motivazione e l’uso del principio di non contestazione. Sul punto, la Corte ha chiarito che l’apprezzamento del materiale probatorio, l’attribuzione di responsabilità e la valutazione del nesso causale costituiscono prerogative del giudice di merito, insindacabili in sede di legittimità se sorretti da una motivazione effettiva e non contraddittoria.
Ha invece accolto il settimo motivo, affermando il principio secondo cui la risoluzione del contratto di appalto, ove l’opera sia stata in tutto o in parte eseguita, non priva l’appaltatore del diritto al corrispettivo per la parte di opera che sia risultata utile al committente. Ciò in quanto, per l’impossibilità di restituire in natura l’opus, l’effetto restitutorio si traduce in un equivalente monetario, fermo restando l’obbligo risarcitorio a carico del contraente inadempiente.
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione, che dovrà rivalutare la controversia alla luce di tale principio e provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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