L’aggiudicazione non sostituisce la stipulazione del contratto d’appalto (Cass. civ. Sez. 1 n. 7501 del 29.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, la aggiudicazione definitiva è atto distinto e successivo rispetto alla stipulazione del contratto, che costituisce la fonte necessaria del diritto al corrispettivo. Nell’ipotesi di avvio anticipato dell’esecuzione in via d’urgenza, ove la stipulazione non abbia luogo nel termine fissato, l’aggiudicatario non ha diritto al corrispettivo contrattualmente previsto per le prestazioni eseguite, ma soltanto al rimborso delle spese sostenute. La dichiarazione di fallimento intervenuta dopo la scadenza dei termini per le difese non determina l’interruzione del processo né la nullità della sentenza; la sentenza di rigetto della domanda attiva è opponibile al curatore, che subentra nella posizione processuale del fallito, mentre la pretesa passiva avrebbe dovuto essere insinuata al passivo.
Il Fatto
La società Ecologica SA.BA. S.r.l. otteneva dal Tribunale di Torre Annunziata un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma dovuta dal Comune di Torre del Greco a titolo di corrispettivo per il servizio di raccolta rifiuti, asseritamente svolto in esecuzione di un contratto d’appalto stipulato nel 2009. Il Comune si opponeva, proponendo anche domanda riconvenzionale per la condanna dell’impresa al pagamento della penale prevista per l’omessa dichiarazione dell’interdittiva antimafia.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e rigettando la domanda riconvenzionale, ritenendo che il contratto non si fosse perfezionato in mancanza di sottoscrizione successiva all’aggiudicazione. La società, dichiarata fallita dopo la scadenza dei termini per le difese ma prima della pubblicazione della sentenza, proponeva appello tramite il curatore, cui seguiva l’appello incidentale del Comune. La Corte d’Appello di Napoli rigettava entrambe le impugnazioni. Avverso tale decisione il fallimento proponeva ricorso per cassazione in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha esaminato il primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 43 e 45 legge fall., e 300 e 308 c.p.c., rigettandolo. Ha precisato che la dichiarazione di fallimento, intervenuta dopo la precisazione delle conclusioni e la scadenza dei termini per comparse e memorie, non determina l’interruzione del processo, conformemente alla regola della irrilevanza dell’evento interruttivo verificatosi quando sono esaurite le attività difensive. Ne consegue l’esclusione sia dell’estinzione per mancata riassunzione, sia della nullità della sentenza, sia dell’irrevocabilità del decreto ingiuntivo opposto.
La Corte ha poi distinto la posizione della causa attiva da quella della causa passiva pendenti al momento del fallimento. Rispetto alla domanda del Comune, la sentenza è inopponibile al fallimento, dovendo la pretesa essere fatta valere mediante insinuazione allo stato passivo. Quanto alla domanda attiva della società, il curatore subentra nella posizione processuale del fallito ex artt. 31 e 42 legge fall. ed è quindi tenuto ad impugnare la sentenza di rigetto, che gli è opponibile.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che, ratione temporis, trova applicazione l’art. 11, comma 9, d.lgs. n. 163/2006 che distingue l’aggiudicazione definitiva dalla stipulazione del contratto, atti distinti e cronologicamente separati. L’avvio anticipato del servizio in via d’urgenza instaura un rapporto distinto, volto a consentire l’esecuzione nel tempo strettamente necessario alla stipulazione, e attribuisce all’aggiudicatario soltanto il diritto al rimborso delle spese sostenute, non già il diritto al corrispettivo contrattuale, come già affermato da Cass. n. 3629/2021.
Il terzo motivo, volto a ottenere il rimborso delle spese ex art. 11, comma 9, d.lgs. n. 163/2006, è stato dichiarato inammissibile, non risultando che tale domanda fosse mai stata proposta nel giudizio di merito e non potendo essere considerata implicita nella domanda di pagamento del corrispettivo. Il quarto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per omessa pronuncia, poiché il giudice, avendo negato la fondatezza in diritto della domanda, non era tenuto a pronunciarsi sulla prova dei fatti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.