Prescrizione decennale del diritto dei medici specializzandi: decorrenza dal 27 ottobre 1999 e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. 3 n. 7759 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno per la tardiva e incompleta attuazione nell’ordinamento interno delle direttive CEE n. 75/362 e n. 82/76, relative al compenso dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale che decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha reso definitivo l’inadempimento dello Stato. Le eventuali incertezze sulla giurisdizione, sulla natura dell’azione esperibile o sul legittimato passivo non incidono sulla decorrenza della prescrizione, potendo l’inerzia del danneggiato essere interrotta anche con atti stragiudiziali. È inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione che riproponga censure prive di argomenti nuovi rispetto al consolidato indirizzo di legittimità.
Il Fatto
Un gruppo di medici, che avevano frequentato corsi di specializzazione post lauream senza percepire remunerazione, convennero in giudizio nel 2015 le amministrazioni statali per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata attuazione delle direttive comunitarie in materia. Sia il Tribunale di Roma, sia la Corte d’appello di Roma rigettarono le domande, accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dalle amministrazioni e fissando la decorrenza del termine al 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999. Avverso la sentenza d’appello furono proposti due distinti ricorsi per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente riunito i due ricorsi, qualificando come principale quello notificato per primo e come incidentale il secondo. Sul punto, applicando la disciplina della riforma Cartabia, ha precisato che per i ricorsi proposti dopo il 1° gennaio 2023 la tempestività del ricorso incidentale va valutata con riguardo alla data del deposito, non a quella della notifica. Il ricorso incidentale è stato pertanto dichiarato inammissibile perché depositato dopo la scadenza del termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, senza possibilità di applicare l’art. 334 cod. proc. civ., trattandosi di parti che avevano la posizione di meri litisconsorti facoltativi.
Quanto al ricorso principale, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., in quanto la Corte d’appello si era conformata al consolidato orientamento di legittimità. La S.C. ha ribadito che la prescrizione decorre dal 27 ottobre 1999, poiché l’art. 11 della legge n. 370/1999 ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio solo per i beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, dando agli altri aventi diritto la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più adempiuto.
La Corte ha escluso che le incertezze sulla giurisdizione, sulla natura dell’azione o sulla legittimazione passiva potessero sospendere la decorrenza del termine, osservando che la prescrizione può essere interrotta anche con atti stragiudiziali e che la questione della giurisdizione è rimediabile con il regolamento preventivo. Ha inoltre negato rilievo all’ordinanza interinale della Sesta Sezione n. 9101 del 2022, definita valutazione sommaria e non vincolante, successivamente smentita dalla sentenza n. 28130 del 2022 che ha dichiarato inammissibile il ricorso sulla base delle medesime considerazioni.
Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per plurime ragioni: la censura relativa alla mancata rinnovazione delle prove documentali ex art. 257 cod. proc. civ. è stata ritenuta incongrua, atteso che tale disposizione riguarda la sola prova testimoniale e non la produzione documentale; il richiamo all’avvenuta instaurazione di un previo giudizio di lavoro non dimostrava l’utile interruzione della prescrizione; la produzione in cassazione della sentenza del Tribunale di Perugia è stata esclusa, trattandosi di documento nuovo relativo al merito della pretesa, non riconducibile alle eccezioni dell’art. 372 cod. proc. civ.
Il Collegio ha infine condannato i ricorrenti alle spese e al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., rilevando il carattere largamente consolidato della giurisprudenza di legittimità sulla questione.
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Nota della Redazione
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