La penale per il ritardo non richiede un termine essenziale e concorre con l’adempimento tardivo (Cass. civ. Sez. 2 n. 8971 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La penale stipulata per il ritardo è ontologicamente diversa da quella pattuita per l’inadempimento, poiché concorre con l’adempimento dell’obbligazione, intervenuto sebbene tardivamente. La sua esigibilità non è subordinata alla natura essenziale del termine pattuito per l’esecuzione della prestazione: il termine di adempimento riguarda il momento in cui l’obbligazione deve essere adempiuta, mentre la clausola penale opera sul diverso piano degli effetti dell’eventuale ritardo, quale liquidazione anticipata e forfettaria del danno. Grava sull’obbligato l’onere di provare l’avvenuto adempimento nel termine ovvero che il ritardo non sia a sé imputabile.
Il Fatto
Una società acquirente tratteneva un assegno di 50.000 euro, consegnato dalla società venditrice a titolo di penale per il ritardo nella realizzazione di un parcheggio e di una strada di accesso, prevista entro 90 giorni dalla stipula del contratto di vendita del 29 marzo 2002. La venditrice conveniva in giudizio l’acquirente chiedendo la dichiarazione di illegittimità della detenzione del titolo e la sua restituzione, mentre la società acquirente agiva in via riconvenzionale per ottenere la penale e il risarcimento dei danni per l’inadempimento.
Il Tribunale accoglieva la domanda attrice. La Corte d’appello, in riforma parziale, dichiarava legittima la detenzione dell’assegno, riconoscendo il diritto alla penale per il ritardo, ma rigettava la domanda risarcitoria per l’inadempimento relativo alle modalità di realizzazione delle opere.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminando il ricorso principale, chiarisce l’ambito applicativo degli artt. 1382 e 1383 c.c. in tema di clausola penale. La penale per il ritardo deve essere distinta da quella per l’inadempimento: mentre quest’ultima è alternativa alla prestazione principale, la prima è cumulabile con l’esecuzione tardiva dell’obbligazione, che si considera comunque avvenuta. Nel caso di specie, l’accertamento di merito aveva verificato che la prestazione era stata eseguita, sebbene oltre il termine dei 90 giorni, sicché la penale per il ritardo risultava dovuta.
La Corte esclude che l’esigibilità della penale per il ritardo presupponga l’essenzialità del termine fissato per l’adempimento. Il termine di esecuzione e la penale operano su piani distinti e concorrenti: il primo individua il momento in cui la prestazione deve essere resa, la seconda costituisce una liquidazione anticipata del danno da ritardo, svincolata dalla prova dell’effettiva entità del pregiudizio.
Quanto alla dedotta non imputabilità del ritardo, riconducibile alle rimostranze della creditrice rivelatesi prive di fondamento, la Corte la reputa una circostanza di fatto nuova, mai allegata nei precedenti gradi di giudizio e, come tale, inammissibile in sede di legittimità. Neppure può trovare ingresso in cassazione la rivalutazione delle risultanze istruttorie, volta a pervenire a una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
I motivi del ricorso incidentale sono dichiarati inammissibili. Il primo è privo di specificità, non indicando a quali vizi e difformità dell’area di parcheggio la società acquirente intendesse riferirsi, in contrasto con l’accertamento della Corte di merito sull’avvenuto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il secondo motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha escluso gli inadempimenti dedotti valorizzando la conformità dimensionale dell’area, la temporaneità della delimitazione e la natura pubblica della strada, la quale garantiva comunque l’accesso al parcheggio.
Conseguentemente, la Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità, in ragione della soccombenza reciproca delle parti.
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Nota della Redazione
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