Il libro puzzle cartonato è un prodotto misto la cui componente essenziale è il puzzle (Cass. civ. Sez. 5 n. 9081 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classificazione doganale alla luce della nomenclatura combinata di cui all’Allegato 1 del Regolamento (CEE) n. 2658/87, la merce “libro puzzle cartonato” costituisce un prodotto misto. La determinazione della componente essenziale del prodotto, ai sensi della regola n. 3 b) delle regole generali per l’interpretazione della Nomenclatura Combinata, non può fondarsi su considerazioni soggettive circa la funzione pedagogica o di svago del bene, ma deve essere effettuata alla luce delle caratteristiche e proprietà oggettive della merce, come definite dalla normativa unionale di classificazione. Le indicazioni contenute nei regolamenti di classificazione della Commissione europea costituiscono il criterio ermeneutico vincolante per l’individuazione della componente essenziale. La classificazione doganale è determinata legalmente dal testo delle voci, mentre i titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli hanno valore meramente indicativo.
Il Fatto
La società, importante di merce di origine cinese dichiarata come “album da disegno o da colorare per bambini”, ne aveva richiesto la classificazione doganale al codice TARIC 4903000000, con applicazione dell’aliquota daziaria dello 0%. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva riqualificato il prodotto come puzzle, ossia gioco di pazienza, rettificando la voce doganale in 9503006900 e recuperando la maggiore aliquota del 4,7%.
La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l’avviso di rettifica e l’atto di irrogazione della sanzione, reputando non adeguatamente supportata la classificazione come giocattolo. La Commissione tributaria regionale della Liguria, nel confermare la decisione, aveva ritenuto che la caratteristica oggettiva e primaria della merce fosse quella di libro per bambini e che il puzzle costituisse un accessorio la cui eliminazione non alterava il carattere primario del prodotto. L’Amministrazione aveva quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 56 e 57 del Reg. UE n. 952/2013 e delle regole generali di interpretazione della Nomenclatura Combinata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha premesso che il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va individuato nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come definite dal testo della nomenclatura combinata, alla luce delle note esplicative che, pur non vincolanti, forniscono un rilevante contributo interpretativo. Ha inoltre richiamato il principio, espresso dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui per determinare la materia o l’oggetto che conferisce al prodotto misto il suo carattere essenziale occorre verificare se la merce, privata di un componente, conservi o meno le proprietà che la caratterizzano.
La Corte ha quindi osservato che la sentenza impugnata aveva correttamente identificato il quadro generale, ma aveva poi errato nell’applicazione concreta del criterio. Il giudice di merito aveva infatti valorizzato considerazioni di natura soggettiva, relative alla funzione pedagogica del libro e all’esigenza di agevolare l’interesse del minore alla storia, senza tenere conto delle specifiche indicazioni regolamentari che disciplinano la classificazione del “libro puzzle cartonato”.
In particolare, il Regolamento (CE) n. 1655/2005 ha classificato al codice NC 95036090 il libro puzzle cartonato per bambini, escludendo la classificazione come libro o album di immagini per bambini poiché il testo e le illustrazioni hanno funzione sussidiaria rispetto ai puzzle, che costituiscono l’elemento caratteristico essenziale. Analogamente, il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1384 ha confermato tale qualificazione, classificando l’articolo composto da puzzle, testi educativi e illustrazioni rilegati in cartone al codice 95030069.
La Corte ne ha tratto il principio per cui la voce doganale individuata dai due regolamenti è sovrapponibile e specifica, sicché il giudice di merito, dopo aver accertato che il prodotto in contestazione è un libro puzzle cartonato, avrebbe dovuto applicare la regola n. 3 b) attribuendo al puzzle la qualità di componente essenziale del prodotto misto. Le valutazioni del giudice d’appello circa l’eliminazione di una componente rispetto all’altra risultano pertanto viziate da falsa applicazione delle norme richiamate nel motivo di ricorso.
La Corte ha accolto il ricorso, cassato le sentenze impugnate e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, che dovrà attenersi al principio di diritto indicato e provvedere anche sulle spese di lite.
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Nota della Redazione
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